Energia fonti rinnovabili nel nuovo d. lgs. 28 del 2011. In attesa dell’approvazione del quarto “conto energia”, in data 29.3.2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 denominato “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttove 2001/77/CE e 2003/30/CE” (pubblicato in G.U. n. 71 del 28.3.2011 – Suppl. Ord. n. 81).
Si segnalano alcune novità in tema di energia da fonti rinnovabili:
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il d. lgs. 28/2011 fissa la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili al 17 % del totale nel 2020 (art. 3);
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il decreto indica i requisiti tecnici degli impianti per accedere agli incentivi statali (all. 2 al decreto). Ad esempio: per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali è consentito, a decorrere dal 29.3.2012, a condizione che i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti nei provvedimenti incentivanti e che i moduli siano garantiti per almeno 10 anni;
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la potenza nominale degli impianti fotovoltaici a terra, posizionati in aree agricole, non può essere superiore ad 1 MW, e non deve essere destinata all’installazione degli impianti fotovoltaici una superficie superiore al 10 % del terreno agricolo;
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il d. lgs. 28 del 2011 prevede una nuova procedura autorizzativa (cd. autorizzazione unica) per l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, geotemici, a biomasse (artt. da 4 a 9);
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è previsto un bonus volumetrico de 5 % per i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazioni che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e raffrescamento in misura superiore al 30 % rispetto ai valori minimi obbligatori (art. 12);
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è espressamente la facoltà per i soggetti pubblici di concedere a terzi superfici per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
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una serie di obblighi di pubblicità ed informativi, anche per la qualifica di installatori;
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norme per l’incentivazione degli impianti di produzione di biometano e di infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, oltre che per il sostegno alla diffusione di biocarburanti e bioliquidi;
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un nuovo sistema di controllo e sanzionatorio (artt. da 42 a 44).
Molte delle disposizioni del d. lgs. 3.3.2011, n. 28 dovranno essere integrate dall’emanazione di appositi decreti attuativi per la promozione della produzione di energia fonti rinnovabili.