tetto massimo incentivi fotovoltaico è illegittimo secondo i Giudici amministrativi.
Imporre un tetto massimo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è illegittimo perché in contrasto con il diritto comunitario e con il protocollo di Kyoto: tale limite non può essere imposto dal legislatore, statale o regionale.
Ad affermare l’illegittimità al tetto massimo incentivi fotovoltaico è il Consiglio di Stato con la sentenza nr. 1184/2012 del 10/09/2012: il caso riguardava il piano energetico regionale della Basilicata approvato nel 2000 che imponeva all’energia prodotta da fonti eoliche il tetto massimo di 128 MW di istallazione complessiva entro il 2010, limite oltre il quale non sarebbe più stata concessa nessuna altra autorizzazione.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il protocollo di Kyoto impone limiti minimi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e che la direttiva comunitaria 2001/77/CE prevede che la produzione di energia avvenga in regime di libero mercato concorrenziale senza limiti, e che gli Stati Membri forniscano «un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno» mettendo in campo «misure appropriate atte a promuovere laumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali».
Secondo i giudici amministrativi quindi, i limiti posti dal legislatore agli incentivi fotovoltaico sarebbero illegittimi, e potrebbero essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto in contrasto con il diritto comunitario e gli accordi internazionali (protocollo di Kyoto)