Iva agevolata edilizia per manutenzione immobili. L’Iva agevolata in edilizia per manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili residenziali.
Iva agevolata edilizia nei seguenti casi:
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime fiscale agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10 %.
Le cessioni di beni beneficiano dell’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è relativa ad un contratto di appalto. Se però l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota al 10 % si applica ai predetti beni fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione – rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente – soltanto il valore dei beni significativi.
Esempio: costo totale dell’intervento €. 10.000,00 di cui €. 4.000 per prestazione lavorativa e €. 6.000,00 per costo dei beni significativi (sanitari e rubinetterie).
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10 % si applica solo su 4.000,00 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (€. 10.000,00) e quello dei beni significativi (€. 6.000,00). Sul valore residuo di €. 2.000,00 si applica l’Iva ordinaria del 21 % (ora iva ordinaria del 22 %).
Per l’iva agevolata edilizia, i beni significativi sono indicati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dellaria
sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
Non si applica l’Iva agevolata al 10 %:
a) ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non riguardano le abitazioni dei privati;
b) ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
c) ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
d) alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
e) alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.