Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il mancato versamento dei contributi e delle imposte dovute dal subappaltatore.
Lart.13-ter della L. n.134/12, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. n.83/12 (decreto crescita), modifica integralmente il co. 28 dellart.35 del D.L. n.223/06, stabilendo che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito del rapporto di subappalto.
Tale responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L’attestazione dellavvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.
Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’attività rilevante ai fini Iva.
Con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni si applicano solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
La relativa certificazione deve essere richiesta in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 per i contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.