Iva per cassa anche per le PMI dal 2012. Dal 1 dicembre 2012 entrerà in vigore l’Iva per cassa, prevista dal decreto attuativo dellart. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Come funziona l’ iva per cassa per cassa: è il regime fiscale differito che consente di posticipare il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento. L’imposta iva sarà esigibile dal momento in cui viene saldata la fattura, oppure trascorra un anno dal momento in cui viene effettuata l’operazione (a meno che cessionario o committente sia assoggettato a procedure concorsuali).
Il regime può essere esercitato per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (imprese, PMI, professionisti, ditte individuali) il cui volume d’affari non superi i due milioni di euro. Nel caso in cui si opti per lIVA per cassa tale scelta vincolerà il contribuente per almeno un triennio, a meno di superare il limite di 2 milioni di euro di fatturato annuale.
Qualora si opti per il regime di IVA per cassa, tutte le fatture devono riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “iva per cassa” e l’indicazione dell’art. 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 165764/2012 del 21 novembre 2012 ha reso note le modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa prevista dal Decreto Sviluppo.