decreto anticrisi entrato in vigore il 22 maggio 2013 con decreto legge n. 54/2013 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 21.5.2013) che sospende l’acconto IMU, conosciuto anche come “decreto anticrisi” poiché – oltre all’IMU – si occupa anche di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di proroga del lavoro a tempo determinato nella P.A. e di eliminazione del doppio stipendio per i parlamentari che siano membri del Governo.
Per quanto riguarda l’IMU, il decreto anticrisi conferma quanto anticipato nel precedente articolo in materia di sospensione della rata di giugno IMU:
-viene sospeso il versamento della rata di giugno per alcune categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia di residenza pubblica aventi finalità analoghe a quelle degli IACP;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214.
L’acconto IMU di giugno dovrà essere pagato per le abitazioni (prima casa) di pregio, gli uffici, i negozi, i capannoni e le seconde case.
-operatività della clausola di salvaguardia: in caso di mancata riforma della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina IMU vigente, e il versamento della prima rata dell’IMU dovrà essere fatto entro il 16 settembre 2013.