responsabilità solidale negli appalti tra committente e appaltatore, introdotta dall’art. 13-ter del D.L. 83/2012 (decreto crescita).
La regola generale, in caso di appalto di opere o di servizi, è che l’appaltatore risponde in solido con il subppaltatore:
– nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
– del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
– del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti fiscali, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da un’autocertificazione da parte dell’appaltatore ovvero da un’asseverazione da parte di un professionista (di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. 241/97 e art. 3, comma 3 lett. a) del d.p.r. 322/99).
Il committente, in caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.000 a €. 200.000, se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Con circolare ministeriale n. 40/E/12 è stato chiarito che la disciplina della responsabilità solidale negli appalti riguarda i contratti di appalto o subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. 134/12 che ha convertito il D.L. 83/12) e riguarda solamente i pagamenti effettuati a partire dal 11 ottobre 2012.
Con circolare ministeriale n. 2 del 1 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente:
settori di attività – non solo edilizia: viene precisato che la responsabilità solidale non riguarda solamente i rapporti di appalto-subappalto nel settore edile, ma al contrario tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, lunico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto-subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura o prestazioni di servizi;
tipologia di contratto – solo l’appalto: viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l’appalto di opere e servizi, ossia il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. LAgenzia delle Entrate osserva che l’esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui lappaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”. In questo caso la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative). Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale).
Inapplicabilità: la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti non risulta applicabile ad altre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, quali:
– gli appalti di fornitura di beni. Tale tipo di contratto, anche se richiamato dal comma 28-ter, non è previsto nei commi 28 e 28-bis, che richiamano esclusivamente l’appalto di opere e di servizi;
– il contratto d’opera previsto dall’art. 2222 del codice civile (e quindi, prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
– il contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile;
– il contratto di subfornitura, previsto dalla legge 192/98;
– le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Sanzione per il committente: L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.
Rinnovi contrattuali: La disciplina della responsabilità solidale negli appalti si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).
Soggetti interessati: L’Agenzia delle Entrate osserva inoltre che la disciplina della responsabilità solidale negli appalti si applica ai contratti conclusi:
– da soggetti che stipulano contratti di appalto nell’ambito di un’attività rilevante ai fini Iva;
– in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 TUIR (società di capitali, enti pubblici, cooperative,…).
La disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti non si applica:
– alle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del d.lgs. 163/06 (codice appalti pubblici);
– ai privati;
– ai condomini, purchè non riconducibili tra i soggetti individuati dagli artt. 73 e 74 TUIR
In presenza di un appalto tra un committente privato ed un’impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dellabitazione ad unimpresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora limpresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire allappaltatore le idonee certificazioni).
Casi particolari – L’Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato:
– in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione;
– in caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario limmediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario;
– in caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).