responsabilità solidale negli appalti abrogata con il Decreto del Fare.
Lart. 13-ter del DL n. 83/2012, c.d. Decreto Crescita ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nellambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dellart. 35, DL n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28- bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell’appaltatore, quella del committente e il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina.
La norma si applica ai contratti di appalto stipulati dal 12 agosto 2012.
Per non far scattare le diverse forme di responsabilità l’appaltatore/committente sono obbligati ad acquisire una documentazione, da cui emerga che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali.
La citata riforma legislativa aveva sollevato numerosi dubbi applicativi, affrontati dallAmministrazione Finanziaria con la C.M. 40/E/2012 e, successivamente, con la Circolare n.2/E del 03 marzo 2013.
Nonostante i chiarimenti offerti dallAmministrazione Finanziaria, la disciplina fiscale di responsabilità solidale negli appalti, ha fatto emergere molte criticità applicative.
L’Amministrazione Finanziaria aveva già cercato di semplificare gli adempimenti concedendo all’appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e l’Iva con un’autocertificazione o mediante l’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.
Ora, anche a seguito delle numerose critiche piovute su un meccanismo di aggravio della responsabilità fiscale (iva e ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti) a carico dell’appaltatore e del committente, il Decreto del Fare ha soppresso i commi 28, 28-bis e 28-ter del D.L. 223/06, abrogando lintera disciplina che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore e la responsabilità sanzionatoria del committente (da 5.000 a 200.000 euro) per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore.
In pratica l’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori.
Non sparisce, invece, la solidarietà tra committente e appaltatore, ma sopravvive per quanto riguarda retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi (per 2 anni), come stabilito dal D.Lgs. n. 276/2003.