APE
Il decreto legge 4 giugno 2013 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 130 del 5 giugno 2013, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 ha introdotto l’attestato di prestazione energetica (APE). Tale attestato sostituisce il già conosciuto Ace, attestato di certificazione energetica e deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario.
La norma, in vigore dal 4 agosto 2013, prevede che “l’attestato di prestazione energetica (APE)” deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti“.
Il nuovo attestato è quindi obbligatorio, e deve essere allegato all’atto di una compravendita, di una cessione gratuita o della locazione di immobili. Rientrano tra gli atti a titolo gratuito non solo le liberalità ma anche i patti di famiglia e i trust, mentre ne risultano escluse le costituzioni di fondi patrimoniali.
I contratti di locazione interessati dall’obbligo di allegazione sono solo quelli relativi a nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente. La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.
L’Ape deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche. La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante, la norma prevede infatti quale conseguenza la nullità dell’atto (non soggetta a prescrizione).
Esenti dall’obbligo APE
Esistono una serie di casi in cui non sussiste l’obbligo di allegazione dell’attestato:
· fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri;
· fabbricati industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
· fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
· box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici;
· luoghi adibiti al culto;
· ruderi;
· fabbricati al grezzo;
· fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (come piscine, serre).