Decreto Spalma Incentivi fotovoltaico prevede una rimodulazione della tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici già installati.
Il decreto spalma incentivi fotovoltaico (articolo 25-bis e articolo 26 del decreto legge n. 91/2014 c.d. Decreto Competitività, convertito nella legge n.116/2014), al fine di poter tagliare le bollette delle PMI del 10 %, ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, una rimodulazione degli incentivi degli impianti fotovoltaici già installati e che hanno avuto già accesso al Conto Energia.
In particolare, al co.2 del citato art.26 D.L. n.91/14, viene stabilito che con decorrenza dal secondo semestre 2014 il GSE procede all’erogazione delle tariffe incentivanti non più in misura piena, bensì nella misura del 90% “della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”. Pertanto, le tariffe incentivanti saranno erogate inizialmente sotto forma di “acconti”, e non più in base all’effettiva energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
La seconda “modifica” del decreto spalma incentivi fotovoltaico riguarda l’art.26. Il decreto spalma incentivi non riguarda la generalità degli impianti fotovoltaici, bensì, si riferisce agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i soggetti responsabili di impianti di potenza nominale superiore a 200 kW dovranno scegliere una riduzione della tariffa incentivante o, in alternativa, un allungamento del periodo di erogazione dell’incentivo o, infine, una rimodulazione dello stesso.
I titolari (anche PMI) titolari di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 200 kW, entro il 30 novembre 2014, dovranno scegliere, tra una delle seguenti opzioni:
1) l’allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, nella seguente misura:
anni residui 12 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 25%
anni residui 13 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 24%
anni residui 14 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 22%
anni residui 15 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 21%
anni residui 16 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 20%
anni residui 17 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 19%
anni residui 18 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 18%
anni residui 19 o più – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 17 %
2) il mantenimento dell’erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 fasi: una prima di riduzione dell’incentivo a cui ne segue un’altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l’AEEG del 17.10.2014;
3) il mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per ladurata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:
• 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
• 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e
• 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.
Con riferimento alla rimodulazione incentivi prevista dal decreto spalma incentivi fotovoltaico, il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 ottobre 2014), indica le “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art.26, co.3, lett. b) D.L. n.91/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.116/14“.
In particolare, il citato decreto, in attuazione a quanto previsto dall’art.26, co.3, lett. b) D.L. n.91/14 (c.d. decreto Spalma Incentivi fotvoltaico), definisce proprio le percentuali di rimodulazione degli incentivi che dal 1 gennaio 2015 saranno applicati agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW che aderiscono all’opzione.
Il GSE ha reso disponibile, sul proprio sito, le tabelle dei fattori moltiplicativi da assumere a riferimento per la determinazione dell’incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1 gennaio 2015. Nelle medesime istruzioni, sono, inoltre, descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto e successivo conguaglio, delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta dagli impianti solari fotovoltaici