Split payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La Legge di Stabilità 2015 (legge 22 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto il meccanismo di split payment, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’IVA non verrà pagata dal fornitore ma sarà versata all’Erario direttamente dall’Ente pubblico committente.
Lo split payment si applica a tutti gli acquisti effettuati dagli enti pubblici elencati dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ma sono esclusi gli acquisti per i quali l’Ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse change ed i compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (ad esempio, quanto corrisponde il GSE per il “conto energia”).
Il meccanismo dello split payment, come chiarito dalla Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 7 del 9 gennaio 2015 (che anticipa il contenuto del decreto attuativo), si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Pertanto, non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate nel 2014 ma con incasso successivo al 1.1.2015. Si applica invece alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.
Fac simile fattura con split payment della Società Alfa
Spett. le Comune
Fattura n. ___ del ____ .2015
Imponibile €. 10.000
Iva 22 % €. 2.200 Iva versata dal committente (Comune) ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/72
Totale fattura €. 12.200
Netto a pagare €. 10.000
Nella fattura andrà indicata l’Iva (con apposita indicazione dello split payment) ma questa va stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dal Comune alla Società Alfa, ma sarà versata all’Erario direttamente dal Comune committente. In contabilità l’Iva indicata in fattura andrà registrata nel registro Iva vendite, ma non concorrerà alla liquidazione Iva periodica.