sanzioni sistri rinviate di due mesi (si applicheranno dal 1 aprile 2015) dalla legge di conversione del decreto milleproroghe 2015 (d.l. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge n. 11 del 27 febbraio 2015).
Le sanzioni Sistri per rifiuti previste dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 riguardano la mancata iscrizione o il mancato versamento, da parte dell’Impresa, del contributo al sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), e sono sanzionate con un’ammenda da €. 2.600,00 ad €. 15.500,00 (o €. 93.000,00 nel caso di Impresa che si occupi del trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi).
Tali sanzioni sono sospese fino al 1 aprile 2015 (il termine iniziale era fissato al 1 febbraio 2015).
Tutte le altre sanzioni sistri previste dalla normativa sistri sono state posticipate dal milleproroghe al 31 dicembre 2015.
In pratica, per tutto il 2015 rimane in vigore in regime transitorio (senza sanzioni sistri), durante il quale restano i vecchi adempimenti cartacei in maniera di gestione dei rifiuti, registro di carico e scarico e trasporto (ad esempio, obbligo di presentazione del MUD).
Si ricorda che sono obbligati all’iscrizione SISTRI: enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, imprese di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti.
Sono escluse dall’obbligo iscrizione SISTRI le PMI con meno di dieci dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, enti e imprese iscirtti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.