Autorizzazione unica ambientale è stata introdotta dall’articolo 23 del Dl 5/2012 (Semplifica Italia), convertito con la legge 35/2012, per gli impianti che non hanno le dimensioni per richiedere l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, regolamentata dal Dlgs 152/2006), quindi per PMI e imprese che non operano in settor .
Si tratta di una semplificazione burocratica in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, ovvero del Regolamento sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
L’autorizzazione unica ambientale (aua) sostituisce sette diverse autorizzazioni, per le quali erano previste altrettante autorizzazioni da parte degli Enti competenti: scarichi, acque reflue, emissioni in atmosfera, impatto acustico, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero rifiuti.
Il modello autorizzazione unica ambientale semplificato e unificato per la richiesta dell’aua è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2015 (supplemento ordinario n. 35), come allegato al decreto del dipartimento della Funzione pubblica 8 maggio 2015 recante “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (aua).
Ora le Regioni dovranno adeguarsi al modello ministeriale di autorizzazione unica ambientale per tutto l’iter di rilascio dell’aua.