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Iva edilizia recupero e ristrutturazione immobili

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iva edilizia per recupero e ristrutturazione di immobili.

Iva al 4 %

Prestazioni dipendenti da contratto d’appalto per l’eliminazione di barriere architettoniche.

Iva al 10 %

Prestazioni di: ordinaria e straordinaria manutenzione, effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa; manutenzione straordinaria su edifici pubblici residenziali. Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, su qualsiasi edificio.

Iva al 21 % (22 % dal 1 luglio 2013)

Prestazioni dipendenti da contratti d’appalto, subappalto e opera, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate, su qualunque fabbricato (esclusa la fornitura con posa in opera). Prestazioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, dipendenti da contratto d’appalto (non subappalto) o d’opera, fornitura con posa in opera, comprensive di beni finiti (con limitazioni per quelli significativi), materie prime e semilavorate, per ristrutturazioni urbanistiche. Acquisto e importazione di: beni finiti (compresi i servizi accessori di posa in opera) per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; materie prime e semilavorate (compresi i servizi accessori di posa in opera) per la realizzazione di qualunque intervento di recupero edilizio.

Sussistono regimi fiscali di imposta diversi in edilizia per l’ipotesi di costruzione di immobili e di cessione e compravendita immobiliare.

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Sospensione mutui prima casa

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sospensione mutui prima casa con il Decreto del Ministero dell’Economia n. 37/2013, che ha introdotto il Fondo di Solidarietà per i mutui delle famiglie.

Dal 27 aprile 2013, grazie al Fondo di Solidarietà, sarà possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione principale (mutuo prima casa), per 18 mesi, senza pagare gli interessi maturati nel corso della sospensione, senza alcun onere finanziario (commissioni, spese di istruttoria, ecc…), né garanzie aggiuntive.

L’a sospensione mutui è limitata ai mutui non superiori a €€. 250.000,00, in ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €€. 30.000,00.

Per la sospensione mutui prima casa è necessario che il titolare o il cointestatario del mutuo sia disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, deve essersi verificato uno dei seguenti eventi (successivi alla stipula del mutuo):

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 del codice civile (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

La sospensione dal pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione principale è esclusa nelle seguenti ipotesi:

  • Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda;
  • Mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • Fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • assenza di assicurazione a copertura del rischio degli eventi di cui sopra, che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

 

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Iva edilizia nuova costruzione di immobili

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iva edilizia nuova costruzioneIva edilizia nuova costruzione di immobili, con l’indicazione dell’Iva da applicare alle nuove costruzioni di immobili.

Iva al 4 %

Prestazioni dipendenti da contratto di appalto: per la costruzione di fabbricati legge Tupini (legge 408/1949), resi a imprese edili; rese al proprietario di abitazione non di lusso con requisiti prima casa (anche per ampliamento o ricostruzione previa demolizione). Acquisto di beni finiti per costruzione non di lusso legge Tupini.

Iva al 10 %

Prestazioni dipendenti da contratto di appalto: per la costruzione di case non di lusso ed edifici legge Tupini, effettuati per imprese non costruttrici e che non rivendono; per la costruzione di case non di lusso, rese a proprietari senza requisiti prima casa; per la costruzione di edifici assimilati legge Tupini, rese a qualsiasi soggetto o impresa. Acquisto di beni finiti per: costruzione edifici assimilati legge Tupini; ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo.

Iva al 21 % (22 % dal 1 luglio 2013)

Acquisto o importazione di: materie prime e semilavorate, di materiali, prodotti e sottoprodotti dell’industria lapidea e di acciaio; beni finiti per la costruzione edile, da parte di soggetti diversi dall’utilizzatore finale; beni finiti, materie prime e semilavorate, per la costruzione di abitazioni di lusso o non legge Tupini, oltre che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate.

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Festival giornalismo a Perugia

festival giornalismo
festival giornalismo

festival giornalismo a Perugia. Ogni anno, nel mese di aprile, si tiene l’edizione del festival giornalismo a Perugia (o IJF – International Journalism Festival), che accoglie ospiti e speaker dall’Italia e dal mondo.

festival giornalismo a Perugia è caratterizzato dalla gratuità di dibattiti, incontri, workshop, eventi nei teatri e nei locali di Perugia, nonché dal tenore internazionale della manifestazione, alla quale partecipano giornalisti (e non solo), provenienti da tutto il mondo.

Altra particolarità della manifestazione riguarda la partecipazione non solo dei giornalisti della carta stampata, ma anche editori, blogger, giornalisti e fotografi freelance, scrittori, saggisti, scrittori, rappresentanti del mondo culturale e dei media, che spesso si confrontano su tematiche di attualità o su temi di più ampio respiro: diritto alla riservatezza, diritto di cronaca e di critica, impatto dei nuovi media sull’informazione e sul giornalismo.

Nell’edizione 2014 erano presenti oltre 100 speakers, provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipano con entusiasmo alla manifestazione in dibattiti, tavole rotonde, incontri con il pubblico.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ed è previsto anche un servizio di car-sharing per raggiungere Perugia.

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Iva edilizia commerciale per cessione immobili

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iva edilizia commercialeiva edilizia commerciale per cessione di immobili, secondo le diverse aliquote previste per la cessione o la compravendita o l’acquisto di immobili.

Iva al 4 %

Iva edilizia commerciale per la prima casa (anche in costruzione, anche in complessi turistici non di lusso) e pertinenze (rimessa o box, cantina o soffitta, tettoia o posto auto) con limite di una per categoria, ceduta da impresa costruttrice o di ripristino entro 5 dalla fine lavori; fabbricati rurali a uso abitativo del proprietario del terreno o di addetti alla coltivazione; assegnazione di prima casa, anche in godimento, fatte a soci da cooperative edilizie. Dopo i 5 anni, l’impresa può comunque scegliere di applicare l’imposta sulla cessione delle abitazioni (opzione al rogito).

Iva al 10 %

Interi fabbricati o porzioni (abitazioni, uffici, ecc.) legge Tupini (legge 408/1949 che definisce le costruzioni di lusso), ceduti da imprese costruttrici o di ripristino entro 5 dalla fine lavori; pertinenze ad abitazioni non di lusso (e non prima casa). Dopo i 5 anni, l’impresa può comunque scegliere di applicare l’imposta sulla cessione della abitazioni, esercitando l”opzione al rogito.

Iva al 21 % (22 % dal 1 luglio 2013)

Immobili strumentali (opifici, stabilimenti, capannoni, ecc..); abitazioni di lusso (anche se prima casa), o interi fabbricati o porzioni non legge Tupini, ceduti da imprese costruttrici o di ripristino entro 5 anni dalla fine dei lavori (ma dopo i 5 anni, l”impresa può comunque scegliere di applicare l’imposta sulla cessione delle abitazioni, esercitando l’opzione nel rogito); assegnazione di abitazione di lusso, in proprietà o in godimento, fatte ai soci da cooperative edilizie.

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Decreto debiti pa

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decreto debiti padecreto debiti pa è entrato in vigore il 9 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 82 del’8 aprile 2013): “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

Viene creato un fondo di 40 miliardi di euro. Per il 2013 verrà erogata una tranche di 20 miliardi di euro -coperti dall”emissione di titoli di stato- e le amministrazioni, che abbiano liquidità di cassa, possono iniziare subito a pagare i debiti.

La dotazione totale del fondo è di 40 miliardi di euro, che sarà così ripartito: 14 miliardi potranno essere pagati dalle amministrazioni con liquidità di cassa, e 26 miliardi (10 nel 2013 e 16 nel 2014) deriveranno da prestiti (anticipazioni) alle Amministrazioni Pubbliche Locali da parte dello Stato, per essere usati per i pagamenti.

In base al provvedimento (art. 1, comma 5) gli Enti locali possono immediatamente sbloccare (e pagare alle PMI e imprese) il 13 % della disponibilità di cassa. Pertanto, ad avvantaggiarsi del decreto debiti PA saranno le imprese dei comuni “virtuosi”, in primis Milano e Roma.

I Comuni senza liquidità (tra i quali, il Comune di Perugia) dovranno chiedere -entro il 30 aprile 2013- le somme di cui hanno bisogno per pagare le PMI, contraendo un prestito trentennale con lo Stato.

Modalità di pagamento alle imprese: Le imprese creditrici non devono far nulla: non devono certificare il credito vantato con la PA. Saranno le P.A. a fare l’elenco dei creditori della P.A. e dei relativi crediti. Il termine previsto per il “censimento” dei crediti delle imprese da parte della P.A. è fissato al 15 settembre 2013.

Tra le modalità di pagamento è prevista, naturalmente, la compensazione tra debiti e crediti dell’impresa con il Fisco, non solo quelli iscritti a ruolo e con una soglia per la compensazione aumentata fino a Euro 700.000,00.

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Bonus fiscale fotovoltaico

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bonus fiscale fotovoltaicobonus fiscale fotovoltaico nella circolare dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia, con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, ha riconosciuto la detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica, previsto dall’art. 16-bis del T.U.I.R. (pari al 50 % del costo fino al 30 giugno 2013, e successivamente pari al 36 % delle spese sostenute e documentate) agli impianti fotovoltaici.

Il bonus fiscale fotovoltaico è riconosciuto alle seguenti condizioni:

– che l’impianto fotovoltaico non superi i 20 Kw di potenza nominale;

– che l’impianto sia installato presso un privato e non abbia uno scopo commerciale;

– che l’impianto fotovoltaico utilizzi il meccanismo dello “scambio sul posto”, in base al quale si immette in rete l’energia che non si consuma (ed in eccesso) in determinate ore e prelevarla in altre ore. L’Agenzia specifica, infatti, che se l’energia in eccesso viene venduta si configura l’esercizio di un’attività commerciale, e la detrazione (del 50 % o del 36 %) non viene riconosciuta.

A queste condizioni, l’impianto fotovoltaico viene equiparato al solare termico (produzione di acqua calda mediante pannelli solari fotovoltaici), per il quale si applica pacificamente la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il bonus fiscale per fotovoltaico è riconosciuto sotto forma di detrazione dall’imposta Irpef di una percentuale della spesa di realizzazione dell’impianto fotovoltaico (36 % o 50 %), diviso per dieci anni fiscali.

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Termine pagamento transazioni commerciali

sanzioni sistri

Termine pagamento transazioni commerciale modificato ed adeguato alla normativa europea. Si segnalano due novità sul termine pagamento transazioni commerciali

- Un primo provvedimento, che si occupa di regolamentare i termini di pagamento nell’’ambito dei contratti di compravendita di prodotti alimentari (art.62 del D.L. n.1/12, in vigore dal 24 ottobre 2012);
- Un secondo provvedimento – D.Lgs. n.192/12 che, apportando modifiche alla normativa generale già in vigore sui ritardi nei pagamenti – D.Lgs. n.231/02 – consente alle imprese, a decorrere dal 1 gennaio 2013, di disporre di una normativa più precisa e, soprattutto, di poter contare su termini più brevi per ottenere i pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione, i cui ritardi sono oggi un fenomeno che ha raggiunto dimensioni del tutto ragguardevoli e preoccupanti, sia in termini economici che sociali (si parla di oltre 42 miliardi di pagamenti dovuti dalla P.A. alle Imprese).

La disciplina del termine pagamento transazioni commerciali con la pubblica amministrazione è la seguente:

L’’ambito di operatività delle disposizioni
Le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, e riguardano i pagamenti dovuti in relazione a contratti stipulati sia tra imprese che tra imprese ed entità riconducibili alla Pubblica Amministrazione (enti pubblici, enti statali periferici, SSN, enti locali, imprese a partecipazione pubblica).

I contratti devono avere ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Proprio perché si fa riferimento a soggetti “imprenditori” sono escluse le operazioni dove acquirente è un soggetto privato. Le regole sui ritardi nei pagamenti non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali, ivi comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito, vale a dire gli accordi di ristrutturazione o i c.d. piani attestati. Sono esclusi anche i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Termini di pagamento

Le nuove disposizioni rendono ora più chiari quali sono i termini di pagamento massimi tollerabili, scaduti i quali scattano gli interessi moratori:
- trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Al fine di evitare elusioni della normativa, è previsto che non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; ipotesi questa generalmente riconducibile alle fatturazioni in acconto;
- trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Il Legislatore, tuttavia, introduce due possibili deroghe ai termini appena indicati, e cioè:
1) la possibilità, nelle transazioni tra imprese, di stabilire contrattualmente un termine superiore a trenta giorni, sembrerebbe senza particolari vincoli di forma. Termini superiori a sessanta giorni sono ammessi solo se non si dimostrano come gravemente iniqui per il creditore, e devono essere espressamente previsti nel contratto, dunque risultare da un accordo scritto;
2) anche per i rapporti con la P.A. il termine di trenta giorni può essere derogato.

Le parti possono comunque concordare dei pagamenti rateali. In tal caso, se il debitore non rispetta il piano di rateazione, gli interessi moratori si applicano alle rate non pagate, e quindi scadute. Gli interessi di mora, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, sono determinati in funzione del tasso di riferimento, valore che viene determinato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; poiché il tasso di riferimento potrebbe modificarsi anche più volte nel corso di un semestre, la regola è che, per il primo semestre dell’anno, si utilizza quello in vigore dal 1 gennaio mentre, per il secondo, si utilizza quello in vigore dal 1 luglio. Gli interessi moratori si determinano maggiorando il tasso di riferimento di 8 punti percentuali (erano 7 fino al 31 dicembre 2012).

Ecco le misure sia del tasso di riferimento che degli interessi legali di mora, relative alle annualità dal 2009 al 2012, con indicata la maggiorazione di sette punti percentuali, valida, come detto, fino al 31 dicembre dello scorso anno:
01.01.09 – 30.06.09                                                2,50   9,50
01.07.09 – 31.12.09                                                1,00   8,00
01.01.10 – 30.06.10                                                1,00   8,00
01.07.10 – 31.12.10                                                 1,00   8,00
01.01.11 – 30.06.11                                                 1,00   8,00
01.07.11 – 31.12.11                                                  1,25   8,25
01.01.12 – 30.06.12                                                1,00  8,00
01.07.12 – 31.12.12                                                 1,00  8,00

I rapporti con la Pubblica Amministrazione
Le nuove regole dedicano un’attenzione particolare alle situazioni in cui parte debitrice è la Pubblica Amministrazione, destinataria di una disciplina più rigorosa rispetto a quella precedente.
Le regole generali che riguardano i termini di pagamento legali e le possibili deroghe, applicabili alle imprese, sono applicabili anche nell’’ipotesi di transazioni con la P. A. In tal caso si può pattuire un termine di pagamento maggiore dei trenta giorni (ma non di sessanta), sempre per iscritto e, in tale circostanza, la scelta deve essere giustificata dalla natura o dall’’oggetto del contratto, ovvero da (particolari) circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di trenta giorni è raddoppiato quando il debitore – P.A. è:
- un’’impresa pubblica cosiddetta trasparente, cioè tenuta a osservare le norme del D.Lgs. n.333/03, che attengono alla messa a disposizione delle informazioni riguardanti l’assegnazione e l’utilizzo di risorse finanziarie e, più in generale, delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche;
- un’’impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria.

Per evitare comportamenti elusivi, si stabilisce che quando parte del contratto è un ente della P.A., è nulla la clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura, pratica evidentemente attuabile per portare in avanti la scadenza del pagamento.
Visto che le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1 gennaio 2013, ciò significa che i vecchi crediti vantati nei confronti della P.A. non potranno beneficiare delle nuove regole, certamente più favorevoli e comunque più rapide nell’’assicurare una tutela al creditore. Tuttavia, questi crediti rientrano nelle procedure messe a punto nel corso dell’estate del 2012, che ammettono la possibilità di utilizzarli secondo due diverse modalità:
- il credito potrà essere ceduto a una banca o a un altro intermediario finanziario, e quindi monetizzato anche se decurtato del tasso di sconto;
- il credito potrà essere utilizzato per estinguere debiti per tributi erariali, regionali o locali, contributi assistenziali, premi Inail, derivanti da cartelle di pagamento o altri atti impositivi o di esazione.
Per poter cedere il credito, ovvero utilizzarlo in compensazione, è necessaria la preventiva certificazione del medesimo da parte della P.A. debitrice, che dovrà attestarne la certezza, la liquidità ed ’esigibilità.

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Expocasa

expocasa
expocasa

expocasa è la l’annuale manifestazione che si svolge a Perugia, presso il centro espositivo Umbria fiere di Bastia Umbra, nei primi mesi di marzo, ed avente ad oggetto il settore dell’edilizia e dell’arredamento e di tutto quello che riguarda la casa

expocasa si articola in 6 aree tematiche:

Pet & Garden

Energia e Riscaldamento

Fuoco

Edilizia

Arredo

Complementi

ad expocasa pervengono espositori da tutta Italia, con anteprime e novità anche in tema di risparmio energetico e riqualificazione degli edifici.

la manifestazione è aperta a tutti, esperti del settore, imprese, rappresentanti ditte, appassionati e semplici curiosi, che possono acquistare direttamente negli stands, poiché sono previsti sconti durante tutta la settimana.

Vi aspettiamo

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Credito pmi moratoria per 12 mesi

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credito pmi moratoria per 12 mesi dal pagamento di mutui e finanziamenti per un anno L’’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha prorogato al 31 marzo 2013  il termine per presentare le domande, alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all’’accordo “Nuove misure per il credito alle pmi” dello scorso 28 febbraio 2012, per la moratoria relativa al mancato-ritardato pagamento di mutui e finanziamenti.

le misure di credito pmi moratoria consistono:
- la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi, della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o leasing non abbiano già fruito della moratoria prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009;
- l’’allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito dell’allungamento previsto dall’accordo del 16 febbraio 2011;
- l’’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni.

Per il credito pmi moratoria, le domande dovevano essere presentate obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2012: vengono concessi tre mesi in più di tempo, pur non variando le tipologie di contratti che possono essere oggetto di tali iniziative (per quanto riguarda i contratti di mutuo e di leasing solamente quelli già in ammortamento alla data del 28 febbraio 2012). Le imprese interessate sono le PMI di tutti i settori che operano in Italia.

Sul sito dell’ABI è disponibile l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’accordo per la moratoria dei debiti delle PMI.