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Certificatore energetico edifici requisiti per rilascio ACE

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certificatore energeticocertificatore energetico edifici: stabiliti i requisiti Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 febbraio 2013, ha approvato il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici, in attuazione del d. lgs. n. 192/2005.

Possono svolgere attività di certificatore energetico:

– i tecnici abilitati;

– gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;

– gli organismi pubblici e privati qualificati ed accreditati per attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria ed impiantistica;

– le società di servizi energetici (ESCO).

Per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificatore energetico sono necessari il diploma di istruzione tecnica o la laurea, l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento, l’aver frequentato corsi di formazione, della durata di almeno 64 ore, sulla certificazione energetica degli edifici.

L’attestato di certificazione energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, e i certificatori devono essere imparziali e indipendenti. Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.

Il certificatore energetico di edifici è una nuova figura professionale di notevole importanza, atteso che deve attestare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, la classe energetica degli edifici (A+, A, B, C, …), che risulta un requisito essenziale per la costruzione, vendita, affitto e commercializzazione di immobili: la mancata indicazione della classe energetica dell’edificio comporta la nullità del contratto di affitto, compravendita, permuta.

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Sportello unico edilizia in ogni Comune

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sportello unico ediliziasportello unico edilizia in ogni Comune grazie agli artt. 13 e 13-bis del D.L. semplificazioni (D.L. 134/2012), che hanno modificato il Codice degli Appalti introducendo lo Sportello Unico Edilizia, permessi di costruire più veloci ed una nuova disciplina per le autocertificazioni.

Sportello unico edilizia

Ogni Comune è obbligato a creare uno Sportello unico edilizia, al quale le aziende e i privati possono rivolgersi per tutte le pratiche edilizie, e senza dover più esibire la documentazione già in possesso della P.A. 

Per il rilascio del Permesso di Costruire, lo sportello unico edilizia acquisirà d’ufficio i pareri delle ASL e dei Vigili del Fuoco, le autorizzazioni regionali, eventuali autorizzazioni militari, doganali, ecc…, nonché gli atti e i pareri delle Amministrazioni competenti (Sovrintendenza, Regione, ….) per zone sottoposte a vincoli artistici, architettonici, ambientali o paesaggistici. Il D.L. semplificazioni prevede, infatti, che la Amministrazioni trasmettano atti e pareri direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Permessi di costruire rilasciati in tempi brevi

Il D.L. semplificazioni accelera i tempi per l’ottenimento del Permesso di Costruire.

Si prevede infatti che lo Sportello Unico debba raccogliere tutta la documentazione e i pareri dalle varie amministrazioni entro 60 giorni dal deposito della domanda di rilascio del permesso di costruire. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione interpellata non risponda nei termini o, comunque i 60 giorni non siano sufficienti per concludere l’istruttoria, deve essere sentita una conferenza di servizi per sentire il parere delle Amministrazioni mancanti. Lo Sportello unico edilizia ha poi 30 giorni per rilasciare il permesso di costruire, che diventano 40 in caso di diniego.

Pertanto, l’iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire deve concludersi entro 90-100 giorni dal deposito della domanda allo sportello unico edilizia.

Autocertificazione

La Denuncia di Inizio Attività (DIA) deve essere inviata 30 giorni prima all’Amministrazione competente per comunicare l’inizio di lavori di opere che non sono riconducibili ad attività edilizia libera o al procedimento di rilascio del Permesso di costruire.

La DIA può essere presentata anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec (obbligatoria la trasmissione telematica in alcune ipotesi).

La DIA viene semplificata ulteriormente anche sul fronte della presentazione di atti, pareri o verifiche preventive, per i quali viene prevista la possibilità di essere sostituiti con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati. La possibilità di autocertificazione è esclusa invece nell’ipotesi di vincoli artistici, ambientali, culturali e paesaggistici.

 

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Rimborso irpef ires per il costo del lavoro

rimborso irpefrimborso irpef ires per il costo del lavoro. L’’art.2 del decreto “Salva Italia”, D.L. n. 201/11, ha previsto che è possibile dedurre dal reddito d’’impresa e di lavoro autonomo l’’Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97.

Fino al periodo d’imposta 2011, era prevista una deduzione forfetaria dall’’imponibile Ires/Irpef pari al 10% dell’’Irap pagata nel periodo d’’imposta, a condizione che, nell’’esercizio fossero state sostenute spese per il personale dipendente e/o interessi passivi.

Dall’anno fiscale 2012 la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap resta legata alla sola presenza di interessi passivi mentre sarà deducibile integralmente la quota dell’Irap relativa al costo del personale sostenuto.

Dal 2012 per il rimborso ipref ires si potranno quindi verificare tre scenari:

-sostenimento del solo costo del personale: l’’Irap deducibile si determinerà analiticamente in relazione alla quota imponibile di tali costi;

– sostenimento del solo costo per interessi passivi: si applicherà la deduzione forfettaria del 10%;

– sostenimento di costi del personale e di interessi passivi: spetteranno sia la deduzione analitica che la forfettaria.

Soggetti interessati
Soggetti interessati alla deduzione sono quelli che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione:
– le società di capitali e gli enti commerciali che determinano la base imponibile ex art.5, D.Lgs. n. 446/97;
– le società di persone e le imprese individuali che determinano la base imponibile ex art. 5-bis, D.Lgs. n.446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata che determinano la base imponibile ex art.8, D.Lgs. n.446/97.
Si precisa che le attuali regole di determinazione della base imponibile Irap sono in vigore dal periodo d’’imposta 2008. Pertanto, con riferimento alle richieste di rimborso relative all’anno 2007 occorrerà fare riferimento alla disciplina precedente.

Versamenti interessati
La deduzione va effettuata sulla base del principio di cassa (art.99 del Tuir), quindi con riferimento all’’imposta versata, in particolare il versamento a saldo deve essere assunto per l’intero mentre i versamenti in acconto dovranno essere assunti tenuto in considerazione l’importo massimo deducibile costituito dall’’Irap di competenza.

Istanze di rimborso per gli anni 2007-2011
Il decreto “Semplificazioni Fiscali” (D.L. n.16/12) è intervenuto modificando il citato art.2 al fine di stabilire le modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012. L’’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale n.140973 del 17 dicembre 2012, ha quindi approvato il modello e le istruzioni per la richiesta in forma telematica del rimborso irpef oltre a stabilire il calendario di presentazione delle istanze individuando le date dalle quali l’’istanza può essere inviata. Le annualità che possono essere richieste a rimborso sono 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

Termini di presentazione e criteri di liquidazione
L’’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento dell’’imposta (art.38, DPR n.602/73) ovvero entro il 60 giorno dal termine iniziale di presentazione dell’’istanza, qualora i 48 mesi cadano nei 60 giorni successivi alla data da cui è possibile inviare l’’istanza. Quanto alla liquidazione del rimborso richiesto verrà data precedenza ai periodi di imposta più remoti e con riferimento al medesimo periodo di imposta secondo l’’ordine di presentazione.

Termini e modalità della richiesta di rimborso

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello per richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a mancata deduzione forfettaria del 10 % dell’IRAP per gli anni d’imposta 2007-2011.

Per l’anno 2012 il rimborso che si può richiedere comprende l’intera quota di imposta relativa al costo del personale (e non solo il 10 % dell’IRAP), e quindi il rimborso risulta certamente più vantaggioso per l’azienda.

L’Agenzia ha previsto una procedura telematica e dei termini per rimborso irpef, a partire dai quali è possibile avanzare l’istanza di rimborso delle imposte sui redditi per mancata deduzione del costo del lavoro IRAP. Per l’Umbria il termine iniziale per richiedere il rimborso è stato fissato al 1 febbraio 2013

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Guida durc

acconto 2015 imu tasi

guida durcguida durc il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è disciplinato dal D.M. 24.10.2007, modificato in diverse occasioni. Da ultimo, l’’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 semplifica la richiesta DURC, perchè vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già in possesso di altre PA..

Il DURC attesta la regolarità contributiva dell’Impresa (l’aver pagato i contributi per la pensione dei dipendenti agli Enti previdenziali, la cui quota è indicata in busta paga) e, come tale, non può essere sostituito da un’autocertificazione dell’azienda stessa.

Contenuto DURC

Guida durc il DURC, rilasciato da un Ente abilitato (INPS, INAIL, altri istituti previdenziali), deve indicare la denominazione-ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro, attestazione della avvenuta iscrizione agli istituiti previdenziali e (ove previsto) alle casse edili, dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione di quanto non è stato pagato dall’azienda), data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio.

Soggetti obbligati a richiedere il DURC

La regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Inoltre per i datori di lavoro e per lavoratori autonomi è obbligatorio richiederlo nei seguenti casi:

  • Appalti di opere, servizi o fornire pubbliche;
  • Lavori privati in edilizia con obbligo SCIA, DIA (denuncia inizio attività) o PAC (permesso a costruire) o soggetti a rilascio di concessione;
  • Agevolazioni contributive;
  • Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • Rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA)

Casi nei quali è obbligatorio richiedere il DURC

Il DURC è necessario: negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) come requisito per poter partecipare alla gara, all’’aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; nei lavori privati dell’’edilizia soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (SCIA – DIA) o permesso a costruire; per la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Rilascio e richiesta del DURC

La richiesta del DURC avviene tramite un modello unico, predisposto da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali. Richiesta e rilascio del DURC avvengono attraverso strumenti informatici. La guida durc è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Al rilascio del DURC sono autorizzati INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro (ad es. EBRAU).

Il DURC viene rilasciato dagli istituiti previdenziale entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Oltre tale termine senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il silenzio assenso.

Il DURC stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata con A/R posta elettronica certificata per gli enti che hanno già attivato tale modalità.

DURC e ditte individuali

Anche le ditte individuali e PMI senza dipendenti possono ottenere il DURC.

Le PMI, per lo più commerciali, che sono composte da singolo titolare senza alcun dipendente ricevono parimenti richiesta dall’ente pubblico di esibizione del DURC come vincolo al pagamento della fornitura. Per l’INPS e l’INAIL, il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), può richiedere una attestazione da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente e, di conseguenza, l’ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

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Responsabilità appalti solidale

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responsabilità appaltiresponsabilità appalti solidale tra impresa costruttrice e committente per il mancato pagamento delle imposte da parte dell’impresa. Con l’art. 13-ter del D.L. n. 83/12 (Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione dalla L. n. 134 del 7.8.2012, entrano in vigore dal 12 agosto 2012 le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità appalti.

La nuova disposizione, che modifica nuovamente il testo del co. 28 dell’art. 35 del D.L. n. 223/06 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2.3.2012 (quest’ultimo in vigore dal 29 aprile 2012) e introduce due nuovi commi 28-bis e 28-ter, prevede sinteticamente:

Responsabilità appalti solidale
In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

-nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
- del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi suindicati può (non si tratta di un obbligo) essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35, co.1, D.Lgs. n. 241/97 e art. 3, co.3, lett.a) del DPR n. 322/98 (si tratta a titolo esemplificativo e non esaustivo dei Caf, del dottore commercialista, del consulente del lavoro).
L’appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.


Posizione del committente
Nella versione licenziata dal D.L. n. 83/12 non si ravvisa più, contrariamente a quanto prevedeva il testo modificato dal precedente D.L. n. 16/12 una responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all’Iva non versata dal subappaltatore e dall’appaltatore, ma viene assegnata al committente una funzione di “controllo” che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni.
In particolare la norma prevede che:
– il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore;
- l’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se gli adempimenti di cui al co. 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.


Ambito di applicazione ed esclusioni
Le disposizioni citate in precedenza si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (quindi, sia privati che pubblici) conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir. Vengono, infine, espressamente escluse dall’applicazione di questa disciplina le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, co. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

L’’altra ipotesi di responsabilità appalti solidale negli appalti privati
Accanto alle previsioni normative in precedenza descritte, si ritiene opportuno segnalare che, in relazione ai soli appalti privati, convive nel nostro ordinamento un’altra disposizione dettata in tema di responsabilità solidale negli appalti : l’art.29 del D. Lgs. n. 276/03. Tale previsione, recentemente modificata dalla Legge “Fornero” (art. 4 co. 31 della L. n. 92/12) si affianca alla precedente ipotesi prevedendo la responsabilità solidale di:
- committente (imprenditore o datore di lavoro, dunque diverso dalla persona fisica privato);
- appaltatore;
- subappaltatore;
in relazione alle retribuzioni, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità agisce nel limite temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto e non riguarda le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Infine, un richiamo alle recenti novità apportate dalla Legge Fornero:
- la prima modifica prevede che la disciplina descritta trovi applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
– la seconda previsione attenua i profili di responsabilità del committente: in caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

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Sospensione cartelle esattoriali

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sospensione cartelle esattorialisospensione cartelle esattoriali e avvisi di pagamento. La Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, commi 537-554) ha introdotto la possibilità per il contribuente (privato o azienda) di richiedere all’Agente della Riscossione (Equitalia o INPS) la sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento.

Gli Agenti della Riscossione sono tenuti immediatamente a sospendere ogni attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, dietro semplice presentazione di una dichiarazione del contribuente.

La domanda di sospensione cartelle esattoriali deve essere presentata all’Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di pagamento, attraverso i modelli previsti dall’INPS o da Equitalia (disponibili anche on line), ed accompagnata dai documenti quali, ad esempio, le ricevute di pagamento. Con la domanda di sospensione, il contribuente può far valere la prescrizione o decadenza del credito, l’aver già effettuato il pagamento, l’ottenimento di un provvedimento di sgravio, una sospensione giudiziale, ecc..

Presentata la domanda di sospensione della cartella esattoriale o dell’avviso di pagamento, Equitalia (o l’INPS) non può procedere contro il contribuente.

Dal momento della presentazione della domanda, Equitalia (o l’INPS) entro 10 giorni deve trasmettere la domanda di sospensione all’ente creditore. L’Ente creditore ha 60 giorni per rispondere, e può accogliere la domanda del contribuente (e il debito è annullato), oppure respingerla (e allora riprende l’attività di riscossione).

Se l’ente creditore non risponde dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione, il debito è automaticamente annullato.

La domanda di sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento deve essere presentata agli Agenti della Riscossione (Equitalia o INPS) secondo i modelli di dichiarazione (disponibili on line), ed consegnata agli sportelli, o inviata via fax, posta raccomandata, pec o on line.

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Piano Casa Umbria prorogato

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piano casa umbriapiano casa umbria prorogato fino a tutto il 2014. La Legge Regionale n. 13 del 26 giugno 2009, pubblicata nel BUR Umbria n. 29 del 29.6.2009 ha introdotto il cd. Piano Casa Umbria, stabilendo la disciplina degli interventi su edifici abitativi, produttivi e pertinenziali finalizzati al rilancio dell’economia e alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli stessi edifici.

Il Piano Casa per la Regione Umbria è stato modificato in maniera rilevante con la Legge Regionale n. 27 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul BUR Umbria n. 61 del 29.12.2010.

Con Legge Regionale n. 23 del 14.12.2012, l’applicazione del Piano Casa è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Sintesi del Piano Casa Umbria:

edificio esistente: Le disposizioni si applicano agli edifici esistenti, ai sensi del Regolamento regionale 9/2008, art. 22, commi 1 e 3, alla data del 31/3/2009 legittimati, con titolo abilitativo, con l’obbligo dell’accatastamento prima del rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento.;

ampliamento edifici residenziali: Ampliamento entro il limite del 25% della SUC di ciascuna unità immobiliare di edifici monofamiliari e bifamiliari, nonché, per tipologie diverse, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, aventi SUC non superiore a 400 mq. L’ampliamento non può superare la quantità massima di 80 mq. di SUC ad edificio.
Qualora l’’ampliamento sia realizzato in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’’edificio esistente, è condizionato alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.1.2008 ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.
L’ampliamento deve essere realizzato con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica, definiti dalla Giunta regionale con DGR n. 1063 del 27 luglio 2209, pubblicata nel BUR n. 40 del 9 settembre 2009, anche a prescindere dal resto dell’edificio.
Le innovazioni per gli edifici residenziali che ricadono nel territorio agricolo consentono, per quelli esistenti prima del 1997, l’ampliamento di 100 mq. anche nel caso che la superficie complessiva dello stesso edificio ecceda il limite di 450 mq. e quindi derogando alla l.r. 11/2005. Ora la possibilità di ampliamento è estesa anche alle abitazioni realizzate nelle zone agricole successivamente al 1997, consentendo un ampliamento del 25% della superficie fino ad 80 mq., in deroga alle normative vigenti (art. 34);

Ampliamento di edifici con destinazione produttiva: il “Piano casa” umbria estende la possibilità di applicazione anche alle attività commerciali, per servizi e ricettive, oltre a quelle già previste artigianali e commerciali, ma escludendo le medie e grandi strutture di vendita, in centri e poli commerciali. Per tali insediamenti, nel caso di ampliamenti o di interventi di ristrutturazione finalizzati anche alla riqualificazione di aree dismesse, l’incremento della SUC può raggiungere il 30% con ulteriori possibilità incrementative fino al 10% in caso di installazione di impianti fotovoltaici di potenza significativa, ovvero di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento – amianto, nonché di un ulteriore 10% qualora l’intervento preveda anche la bonifica di aree inquinate. Anche per tali interventi è consentito l’incremento di ml. 3,50 dell’altezza di edificazione oltre i limiti stabiliti dai piani in vigore rispetto delle normative sul recupero dell’acqua piovana, sul risparmio energetico e sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui alla L.R. n. 17/2008 (art. 36);

Demolizione di edifici e ricostruzione con ampliamento: Ampliamenti entro il limite del 25% della SUC esistente in caso di edifici a destinazione residenziale soggetti a demolizione e ricostruzione purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B. di cui alla l.r. 17/2008. Gli interventi sono consentiti anche su edifici ove sono presenti destinazioni diverse dalla residenza, purché non superiore al 35% da non computare ai fini dell’ampliamento. Almeno 1/3 dell’incremento della SUC esistente in caso si realizzino nuove unità abitative, è destinato ad alloggi di dimensioni non inferiori a 60 mq., da locare a canone concordato ai sensi della legge 431/2001 per almeno 8 anni. In materia di riqualificazione di ambiti urbani e parti di quartieri residenziali, le modifiche favoriscono il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con la possibilità di incrementare la superficie dell’edificato entro il limite massimo del 35%. Tali interventi che interessino almeno tre edifici, debbono avvenire attraverso piani attuativi o programmi urbanistici, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell’ambito urbano, anche prevedendo la possibilità di incrementare di ml. 3,50 le altezze massime di edificazione stabilite dai piani in vigore.Sempre condizionatamente alla certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B le percentuali del 25% e 35% sono incrementate di un ulteriore 5% nel caso vengano realizzati locali adibiti ad asili nido e ad altre funzioni socio – culturali (art. 35).

 Ambiti, zone ed edifici esclusi dal Piano Casa

Centri storici e aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta

Edifici sparsi individuati dai comuni nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, oltre che insediamenti di valore storico culturale

zone boscate

zone a rischio di frana e idraulico del PAI o comunque inedificabiIi per analoghe situazioni di rischio

ambiti sottoposti a consolidamento abitati

ambiti “A” e “B” dei parchi nazionali e ambiti “A” dei parchi regionali

edifici classificati come beni culturali o classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra

edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e non condonati al 31/3/2009, prevedendo lo scomputo dall’ampliamento delle superfici oggetto di condono o sanatoria edilizia

edifici ricadenti in zone omogenee o ambiti ove lo strumento urbanistico preclude la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardano la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio

Requisiti per il Piano Casa

garantire il miglioramento  della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti

non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico nel caso di interventi relativi all’art. 34 e all’art. 35, comma 1

mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime delle costruzioni

rispettare le normative tecniche per le costruzioni e antisismiche

limite temporale di validità per l’applicabilità delle disposizioni limitate agli interventi di ampliamento di edifici residenziali le cui istanze siano presentate entro il 31/12/2012

senza limitazione temporale per gli interventi sottoposti a piano attuativo o programma urbanistico per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali (Art. 35, c. 4) ovvero per gli interventi di riqualificazione di edifici produttivi e per servizi (art. 36)

obbligo del procedimento edilizio abbreviato di cui all’art. 18 della l.r. 1/2004 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici residenziali (Art. 35)

obbligo della DIA per gli altri interventi di solo ampliamento degli edifici residenziali, produttivi e per servizi (art. 34 e 36)

sanzioni in caso di difformità previste dalla l.r. 21/2004

procedimenti e tempi ridotti per l’eventuale piano attuativo mediante adozione da parte della Giunta comunale

sono sottratte dagli ampliamenti le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio

gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dall’art. 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2008 o previsti da altre norme regionali

obbligo del reperimento di parcheggi pertinenziali privati e di aree per standard urbanistici per gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento degli edifici residenziali (art. 35).

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Credito imposta assunzioni qualificate

credito imposta assunzioni qualificatecredito imposta assunzioni qualificate nel decreto. Il Decreto Crescita (D.L. 83/12) ha previsto, con decorrenza 26.6.2012, il riconoscimento di un credito imposta assunzioni qualificate a tempo indeterminato personale altamente qualificato.

Per personale altamente qualificato deve intendersi personale che abbia conseguito un dottorato di ricerca universitario in Italia o all’estero, ovvero che abbia una laurea magistrale nelle seguenti discipline tecnico-scientifico (per quanto riguarda il settore dell’edilizia: ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura e ingegneria edile, scienza e ingegneria dei materiali, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, ecc….).

Il personale deve essere impiegato in attività di ricerca e sviluppo, quali:

– lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;

– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Il credito imposta assunzioni qualificate corrisponde al 35 % del costo per il dipendente sostenuto dall’azienda con un limite massima per impresa di €€. 200.000. Il credito spetta a qualsiasi impresa senza distinzione di forma giuridica, dimensioni, settore economico di appartenenza o regime contabile. Il credito di imposta può essere usato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 241/97 e non soggiace al limite annuale di €€. 250.000.

Al fine del riconoscimento del credito di imposta è necessario che l’azienda predisponga e presenti apposita istanza. L’ammontare delle spese sostenute per l’assunzione del lavoratore deve essere certificata da un professionista-revisore contabile. Le spese sostenute per la predisposizione della certificazione concorrono a determinare il credito nel limite di €. 5.000.

Si decade dal beneficio:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso di piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrigate sanzioni di importo non inferiore a €. 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

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Detrazione irpef immobili ristrutturati

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detrazione irpef immobili ristrutturatidetrazione irpef immobili ristrutturati aumentata dal 36 % al 50 %. L’art. 11, commi 1 e 2, del D.L. 83 del 22 giugno 2012 (cd. Decreto Crescita) ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione irpef immobili ristrutturati e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

1) per le spese sostenute dal 26 febbraio 2012 al 30 giugno 2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. detrazione 36 %) la detrazione Irpef spettante salirà al 50 % delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di €€. 96.000 (pari ad una detrazione massima di €€. 48.000);

2) per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. detrazione 55 %) la detrazione spetterà ai soli Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50 % delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente vigente per il 55 %.

La detrazione Irpef immobili ristrutturati e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono attualmente fruire della detrazione del 50 % (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €€. 96.000, per:

-gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;

– gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;

– l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;

– la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la bonifica dell’amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;

– l’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

Per il periodi di imposta 2012 e 2013 si possono verificare i seguenti casi:

spese sostenute fino al 25 giugno 2012: detrazione del 36 % con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €€. 48.000;

spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013: detrazione del 50 % con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €€. 96.000;

spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2013: detrazione del 36 % con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €€. 48.000.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012, ha chiarito che il pagamento delle spese di ristrutturazione deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale, il numero di partiva iva o codice fiscale del soggetto al quale il bonifico è effettuato. Su tale bonifico la banca o Poste Italiane operano una ritenuta di acconto del 4 % della somma accreditata.

La detrazione Irpef per immobili ristrutturati e detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione del 55 % prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo). L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dalla circostanza che sostengano la spesa soggetti diversi, con i seguenti limiti:

per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari ad €€. 181.818,18

per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari ad €€. 109.090,90

per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari ad €€. 109.090,90

per gli interventi di sostituzione di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari ad €€. 54.545,45.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50 % delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).

Per i periodi d’imposta 2012 e 2013 si possono verificare i seguenti casi:

spese sostenute dal 1.1.2012 al 31.12.2012: detrazione pari al 55 % delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef che da soggetti Ires

spese sostenute dal 1.1.2013 al 30.6.2013: detrazione pari al 50 % delle spese sostenute utilizzabile esclusivamente da soggetti Irpef

spese sostenute a decorrere dal 1.7.2013: detrazione fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36 % delle spese sostenute.

Il Decreto Sviluppo bis e la recente Legge di Stabilità non hanno modificato le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

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Tares tassa rifiuti

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tares tassa rifiutitares tassa rifiuti. Dal 1 gennaio 2013 entrerà in vigore la tares tassa rifiuti servizi, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, introdotto dalla Manovra Salva Italia (d.l. 201/2011).

La tares tassa rifiuti servizi, che sostituisce la TARSU-TIA, è commisurata all’’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, anche se numerose indicazioni già sono indicate nel decreto.

La tares tassa rifiuti servizi si applica a chiunque (privato, impresa, PMI, professionista) possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.  Per utilizzi temporanei (minori di 6 mesi all’anno) il soggetto passivo della TARES è il proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie.

come si calcola tares tassa rifiuti servizi: per il calcolo della tassa rifiuti servizi tares, in via transitoria e per tutto il 2013, si applicheranno i criteri stabiliti il calcolo della Tia-Tarsu, previsti dal decreto Ronchi, d.p.r. 158/1999: quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, numero degli occupanti, …

Alla tares tassa rifiuti così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. Quindi, la TARES è più cara di Tia-Tarsu.

Il Comune determina, con proprio regolamento, la disciplina per l’applicazione della tares tassa rifiuti, le tariffe Tares ed eventuali riduzioni Tares ovvero esenzioni dalla Tares. Infatti il Comune può prevedere riduzioni della tariffa tares, nella misura massima del 30 % nel caso di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato nel tempo o discontinuo, per abitazioni di soggetti che, per più di 6 mesi all’anno, abbiano la dimora all’estero, per i fabbricati rurali ad uso abitativo.  Sono previste ulteriori riduzioni della tariffa tares:

–  per le zone in cui non è effettuata la raccolta, e in relazione alla distanza dal punto di raccolta (in questo caso la tares non può essere superiore al 40 % della tariffa ordinaria);

– per le utenze domestiche ove è attiva la raccolta differenziata;

– nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti avviati al recupero;

– altre ipotesi previste dal Comune con proprio regolamento.

Pertanto dal 2013 la casa – e tutto il settore dell’edilizia – oltre alla tassazione IMU, dovrà sopportare una nuova imposta (tares), più cara delle attuali Tia-Tarsu.