Pubblicato il

Iva locazione immobili

voucher digitalizzazione pmi

iva locazione immobiliiva locazione immobili modificata. Con il D.L. n. 83/12 (Decreto Crescita), entrato in vigore il 26 giugno 2012, è stata modificata la disciplina Iva locazioni immobili e cessioni.

Iva Locazione immobili

Il D.L. 83/12 ha previsto per l’iva locazione immobili:

– per gli immobili abitativi, la possibilità di optare senza vincoli temporali per il regime di imponibilità da parte del costruttore o ristrutturatore che concedono in locazione gli immobili. L’opzione per il regime di imponibilità è stata confermata anche con riferimento agli immobili abitativi destinati ad alloggi sociali;

– per gli immobili strumentali, viene introdotta una generale previsione di imponibilità delle locazioni (subordinate all’esercizio di esplicita opzione), con conseguente eliminazione dei precedenti casi di assoggettamento ad iva obbligatoria per i privati.

Iva Cessioni di immobili abitativi

Il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012  (art. 57, co. 1, lett. b) ha innalzato il termine, portandolo da 4 a 5 anni, entro il quale la cessione di un fabbricato abitativo da parte di un costruttore o ristrutturatore deve avvenire in regime di imponibilità.

Il D.L. n. 83/12 ha previsto, per le cessioni effettuate dal costruttore o ristrutturatore successivamente al 5 anno, la possibilità di optare in ogni caso per l’applicazione del regime di imponibilità in luogo di quello di esenzione.

Pertanto, per le cessioni di immobili abitativi successive al 26.6.2012, il costruttore o ristrutturatore potrà esercitare l’opzione per la cessione in regime di imponibilità in occasione dell’atto notarile di vendita.

Iva Cessione di immobili strumentali

A partire dal 26 giugno 2012:

– il costruttore o ristrutturatore che cede immobili strumentali entro il quinquennio dalla data di ultimazione della costruzione o ristrutturazione deve obbligatoriamente applicare l’Iva;

– in tutti gli altri casi, il cedente soggetto passivo Iva può applicare il regime di imponibilità Iva solo a seguito di esplicita opzione da esercitarsi nell’atto di cessione.

Reverse charge (inversione contabile)

A partire dal 26 giugno 2012, tutte le cessioni di immobili, sia strumentali che abitativi, imponibili ai fini Iva a seguito di esplicita azione scontano il meccanismo del reverse charge (il cedente emette fattura senza applicare l’Iva, cd. ad aliquota zero, mentre il cessionario procederà ad integrare la fattura ricevuta applicando l’Iva propria dell’operazione)

Pertanto, solo il costruttore o il ristrutturatore che cede l’immobile ultimato o ristrutturato entro 5 anni dal completamento dei lavori, deve applicare ordinariamente l’imposta con indicazione del tributo sulla fattura.

Aliquota ridotta al 10 %

A partire dal 26 giugno 2012 per tutte le locazioni di immobili abitativi rese imponibili a seguito di opzione, troverà applicazione l’aliquota ridotta del 10 %.

Pubblicato il

Pagamento imu con bollettino postale

acconto 2015 imu tasi

pagamento imupagamento imu anche con bollettino postale. Il 17 dicembre 2012 scade il termine per il pagamento imu.

Dal 1 dicembre è possibile pagare il saldo dell’IMU anche con il bollettino postale, reperibile in tutti gli Uffici Postali. In precedenza, è stato possibile pagare l’acconto IMU solo con il modello F-24 ed in via telematica.

La compilazione del bollettino postale per il pagamento imu è abbastanza complessa. Vanno indicati, infatti:

– generalità (nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, comune di nascita) e le parti relative agli immobili (prima casa, fabbricati rurali, capannoni,…);

– numero di conto corrente è1008857615, valido per tutti i Comuni d’Italia, ed è prestampato. Non è ammesso il bonifico;

– il codice catastale: va indicato il codice del Comune in cui si trova o si trovano gli immobili (ad es. per il Comune di Perugia il codice catastale è G478). Naturalmente, per ogni Comune di ubicazione degli immobili è necessario un distinto bollettino postale (nel caso di più immobili in Comuni diversi). Se invece gli immobili sono ubicati nello stesso Comune, il versamento deve essere omnicomprensivo;

– l’importo del saldo IMU. Per l’abitazione principale l’importo del saldo IMU deve essere scritto al netto della detrazione, che però va riportata nello spazio apposito, e senza alcun arrotondamento;

– vanno indicati eventuali immobili variati: se sono intervenute variazioni, per uno o più immobili, tali da richiedere la presentazione della dichiarazione IMU;

– il numero degli immobili;

– l’anno di riferimento:  l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento (se si tratta di un ravvedimento, ed è stata quindi barrata la casella “ravv”, indicare invece l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata);

– va indicata la quota di IMU che va al Comune e quella che va allo Stato (in generale la quota parte IMU dello Stato è identica a quanto pagato nell’anticipo di giugno. La quota IMU dello Stato è pari allo 0,38 % del valore dell’immobile, detratto l’acconto di giugno. Un calcolo alternativo, e forse più semplice, per calcolare l’IMU che va allo Stato è quello di applicare lo 0,19% all’imponibile IMU).

Ecco il bollettino postale IMU e le istruzioni per la compilazione.

In alternativa, è possibile pagare anche per via telematica tramite l’apposito servizio di Poste Italiane. In tal caso, il contribuente  riceve l’immagine virtuale del bollettino o una comunicazione attestante l’avvenuto pagamento del saldo IMU.

Pubblicato il

Tribunale imprese anche per le PMI

Tribunale imprese anche per le PMI introdotto con l’art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (decreto competitività) in ogni capoluogo di provincia. Il tribunale imprese è una sezione specializzata del Tribunale e della Corte di Appello cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un’elevata specializzazione del Giudice in materia societaria e d’impresa.

Il Tribunale imprese è competente:

1) controversie di cui all’articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza;

2) controversie in materia di diritto d’autore;

3) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;

5) cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europeedi cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, relative a:

(a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445, comma 3, c.c. edc art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);

(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis c.c.;

(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., le società esercitante l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all’art. 2545-septies c.c.;

Il tribunale imprese è competente anche per i rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati (ATI), fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

Rientrano quindi nella competenza del tribunale imprese tutte le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, le impugnazioni delle delibere e decisioni in materia di patti parasociali, le cause da radicarsi contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano.

Da ultimo si segnala che l’accesso al tribunale imprese è più caro: per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto a quando l’impresa paga per poter promuovere una causa dinanzi il Tribunale ordinario.

I tribunali delle imprese sono attivi dal 20 settembre 2012.

Pubblicato il

Iva per cassa anche per le PMI

voucher digitalizzazione pmi

iva per cassaIva per cassa anche per le PMI dal 2012. Dal 1 dicembre 2012 entrerà in vigore l’Iva per cassa, prevista dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Come funziona l’ iva per cassa per cassa: è il regime fiscale differito che consente di posticipare il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento. L’’imposta iva sarà esigibile dal momento in cui viene saldata la fattura, oppure trascorra un anno dal momento in cui viene effettuata l’’operazione (a meno che cessionario o committente sia assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime può essere esercitato per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (imprese, PMI, professionisti, ditte individuali) il cui volume d’’affari non superi i due milioni di euro. Nel caso in cui si opti per l’IVA per cassa tale scelta vincolerà il contribuente per almeno un triennio, a meno di superare il limite di 2 milioni di euro di fatturato annuale.

Qualora si opti per il regime di IVA per cassa, tutte le fatture devono riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “iva per cassa” e l’indicazione dell’art. 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 165764/2012 del 21 novembre 2012 ha reso note le modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa prevista dal Decreto Sviluppo.

 

Pubblicato il

Srl semplificata anche per le PMI

Srl semplificata anche per le PMI nel decreto liberalizzazioni. Il Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1 del 24 gennaio 2012) introduce la forma della srl semplificata società a responsabilità limitata semplificata (Srls), intervenendo direttamente nel c.c. aggiungendovi un art.2463-bis. Invece, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), è introdotta dall’art.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012).

I due tipi di società a responsabilità limitata hanno una caratteristica comune, e cioè un capitale sociale ridotto rispetto al minimo legale di € €. 10.000 previsto per la Srl ordinaria.

la srl semplificata  e la srl a capitale ridotto possono costituirsi con un capitale che può essere definito da una misura minima di € €. 1 a una massima di € €. 9.999,99. La srl semplificata (srls) può essere costituita da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, mentre la Srlcr si rivolge a tendenzialmente a soggetti più anziani, ma è stato chiarito che, a questa forma, possono accedere anche soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

L’’intento di fondo può essere lodevole, ma è probabile che il loro utilizzo sia alquanto circoscritto, poiché la mancanza di mezzi patrimoniali – a ben vedere anche € 10.000 di capitale non sono una cifra del tutto rassicurante per creditori e istituti di credito – può produrre notevoli limitazioni nell’’accesso al credito, soprattutto in periodi come questo in cui le banche erogano mezzi finanziari con una particolare attenzione. È quindi probabile che, per superare problematiche di start up, si rendano necessari finanziamenti o rilascio di garanzie da parte dei soci, il che non appare una strada facilmente percorribile per chi avvia un’’attività che agevola tendenzialmente soggetti poco dotati finanziariamente. Va peraltro segnalata, sull’’aspetto dell’’erogazione del credito, la previsione normativa di un accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’’Abi per fornire risorse finanziarie, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono iniziative mediante la costituzione di Srlcr, e si dovrà chiarire se questo vantaggio coinvolgerà anche le Srls, che, a ben vedere, non hanno motivo di esservi escluse.

In sintesi, le principali differenze tra le nuove società a responsabilità limitata:

Norma di riferimento

Srl ordinaria: art. 2462 e seguenti codice civile

Srl semplificata: art. 2463-bis codice civile

Srl a capitale ridotto: art. 44 D.L. n. 83/2012.

Soggetti Ammessi alla costituzione

Srl ordinaria: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche

Srl semplificata: solo persone fisiche con meno di 35 anni

Srl a capitale ridotto: solo persone fisiche, indipendentemente dall’età.

Forma dell’atto costitutivo

Srl ordinaria: atto pubblico notarile

Srl semplificata: atto pubblico predeterminato

Srl a capitale ridotto: atto pubblico notarile

Specifiche nella denominazione sociale

Srl ordinaria: nessuna

Srl semplificata: aggiunta di semplificata

Srl a capitale ridotto: aggiunta di a capitale ridotto.

Amministrazione

Srl ordinaria: persone fisiche o giuridiche, anche non socie

Srl semplificata: persone fisiche socie

Srl a capitale ridotto: persone fisiche, anche non socie.

Capitale sociale

Srl ordinaria: minimo €€. 10.000,00

Srl semplificata: da €€. 1,00 a €€. 9.999,99

Srl a capitale ridotto: €€. 1,00 a €€. 9.999,99

Tipologia di conferimento di capitale

Srl ordinaria: denaro, beni, opere e servizi

Srl semplificata: solo denaro

Srl a capitale ridotto: solo denaro

Versamento del capitale iniziale

Srl ordinaria: 25 % del conferimento in denaro presso un Istituto di credito

Srl semplificata: 100 % agli amministratori

Srl a capitale ridotto: 100 % agli amministratori

Cessione quote

Srl ordinaria: libera, salvo limitazioni statutarie

Srl semplificata: vietata verso persone fisiche oltre 35 anni di età

Srl a capitale ridotto: solo verso persone fisiche, indipendentemente dall’età

Al superamento dei 35 anni

Srl ordinaria: nessun effetto

Srl semplificata: in attesa di chiarimenti dal Ministero

Srl a capitale ridotto: nessun effetto

Pubblicato il

pagamenti pubblica amministrazione

sanzioni sistri

pagamenti pubblica amministrazionepagamenti pubblica amministrazione alle aziende e pmi creditrici in 30 – 60 giorni.

In merito allo schema di modifica del d. lgs. n. 231/2002, relativo all’attuazione delle direttiva 2011/7/UE in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e pagamenti alle Imprese da parte della Pubblica Amministrazione, di cui al precedente articolo), si segnala un importante aggiornamento.

E’ stato approvato il d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, pubblicato nella G.U. n. 267 del 15.11.2012, che recepisce integralmente la direttiva 2011/7/UE, in tema di transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A., nei termini già indicati dal Consiglio dei Ministri.

Il d. lgs. 192/2012 entrerà in vigore il 30 novembre 2012. Da tale data le imprese fornitrici della P.A. avranno diritto ad essere saldate – saldo diverso accordo scritto – in 30 o 60 giorni dall’emissione della fattura nei confronti dell’amministrazione, pubblica o locale (enti locali, comuni, servizio sanitario nazionale, usl).

I pagamenti pubblica amministrazione alle aziende in Italia, invece, arrivano dopo diversi mesi (o anni) dalla fornitura e dall’emissione della fattura. I pagamenti pubblica amministrazione ora devono conformarsi alla media europea, e quindi intervenire nell’arco di 30 o 60 giorni, altrimenti il pagamento diventa soggetto agli interessi moratori (come accade nei rapporti tra privati o tra imprese).

Si tratta di un’importante novità, visto che i tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione alle aziende è di diversi mesi (spesso anni) dall’effettuazione della prestazione.

Pubblicato il

Dichiarazione IMU in caso di variazioni essenziali

acconto 2015 imu tasi

dichiarazione imudichiarazione imu obbligatoria in caso di variazioni essenziali nella proprietà (ad esempio, vendita) e godimento degli immobili (ad esempio, costituzione di un diritto reale). Con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le istruzioni per la dichiarazione IMU, per comunicare le variazioni sugli immobili di proprietà ai fini dell’aggiornamento dell’IMU.

Il modello va presentato nel caso in cui l’’immobile abbia subito variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta rispetto alla precedente situazione ICI (costituzione di diritti reali, usufrutto, diritto di abitazione, vendita, alienazione…) o si acquisisca la proprietà e/o possesso di un nuovo immobile.

La dichiarazione IMU 2012 va presentata entro il 30 novembre 2012 (termine che probabilmente sarà posticipato al 4 febbraio 2013).

Successivamente, la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le variazioni o si è preso possesso dell’immobile, ed una volta comunicata risulta acquisita alla competente Agenzia.

La dichiarazione IMU va fatta al Comune ove è ubicato l’immobile attraverso raccomandata a.r. ovvero per via telematica (via pec), anche a mezzo del Professionista abilitato (ad esempio: commercialista) utilizzando i modelli forniti dal Ministero.

La dichiarazione imu va fatta ogni qual volta intervenga una modifica nella proprietà degli immobili (ad esempio: vendita, donazione, nuova intestazione, nuovo accatastamento, costituzione di ipoteca o altro diritto reale)

Pubblicato il

Responsabilità solidale appaltatore subappaltatore

voucher digitalizzazione pmi

responsabilità solidaleResponsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il mancato versamento dei contributi e delle imposte dovute dal subappaltatore.

L’art.13-ter della L. n.134/12, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. n.83/12 (decreto crescita), modifica integralmente il co. 28 dell’art.35 del D.L. n.223/06, stabilendo che l’’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito del rapporto di subappalto.

Tale responsabilità solidale viene meno se l’’appaltatore verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L’’attestazione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’’asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.

Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’’attività rilevante ai fini Iva.

Con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E, l’’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni si applicano solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

La relativa certificazione deve essere richiesta in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 per i contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Pubblicato il

Ritardi pagamenti pubblica amministrazione

sanzioni sistri

ritardi pagamenti pubblica amministrazioneRitardi pagamenti pubblica amministrazione rischiano di essere solo un ricordo.

Nella seduta del 30 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto in materia di lotta ai ritardi pagamenti pubblica amministrazione nelle transazioni commerciali, adeguandolo alla recente direttiva comunitaria 2011/7/UE.

L’Italia si adeguerebbe finalmente agli altri Paesi europei, e le imprese e le PMI che forniscono lo Stato o gli Enti locali saranno finalmente pagati come accade nel settore privato, ovvero in 30 o 60 giorni dall’emissione della fattura, così da eliminare il fenomeno cronico dei ritardi pagamenti pubblica amministrazione.

Secondo il testo, non ancora licenziato quale legge dello stato, dal primo gennaio 2013 la Pubblica Amministrazione dovrà pagare le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’emissione della fattura.

Il termine di 30 giorni riguarda anche i rapporti commerciali tra azienda privata-azienda privata, ma in questo caso il termine può essere derogato da un accordo espresso delle parti, che non deve essere iniquo per il creditore.

Il termine di pagamento dei fornitori privati da parte delle pubbliche amministrazioni può essere elevato a 60 giorni in ipotesi eccezionali, derivanti dalla natura o dall’oggetto del contratto oppure dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento da parte della P.A. alle imprese può essere elevato a 60 giorni anche per asl, ospedali e imprese pubbliche che forniscono assistenza sanitaria.

In ipotesi di mancato rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, dei tempi di 30/60 giorni per i ritardi pagamenti pubblica amministrazione, è prevista la sanzione dell’applicazione automatica degli interessi di mora per le transazioni commerciali decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora, nella misura fissata dal d.lgs. 231/2002 (maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso d’interesse legale fissato dalla BCE, aggiornato trimestralmente).

L’impresa creditrice privata ha inoltre diritto di essere rimborsata dei costi sostenuti per il recupero del credito.

Pubblicato il

Incentivi ristrutturazione abitazione

voucher digitalizzazione pmi

incentivi ristrutturazione incentivi ristrutturazione abitazione nella legge di stabilità. I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

Per usufruire degli incentivi ristrutturazione casa è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
■ il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi;
■ l’’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
■ il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è limitata all’’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.

Gli incentivi ristrutturazione abitazione sono cumulabili con quelle prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’’acquisto dell’’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

La nuova ”legge di stabilità”, ha diminuito il limite massimo sugli sgravi fiscali che i contribuenti possono ottenere sull’’Irpef. 

Per tutti i contribuenti che dichiarano un reddito superiore ai 15mila euro l’anno, l’aliquota del 19% sarà più calcolata su €€. 3.000,00, portando lo sgravio €€. 570,00.

Viene introdotta una franchigia di 250 euro. Quindi, nel caso in cui il 19% sia pari o inferiore alla franchigia, non verrà riconosciuta nessun incentivo per la ristrutturazione.

Inoltre, i premi assicurativi vita, non verranno più conteggiati a parte ma concorreranno al raggiungimento dei €€. 3.000,00 sopra indicati.