Pubblicato il

Klimahouse Umbria

klimahouse
klimahouse

Klimahouse umbria si svolge dal 18 al 20 ottobre 2013, presso l’Umbria Fiere di Bastia Umbra, la fiera di edilizia sostenibile collegata con Klimahouse di Bolzano, che mette al centro il risparmio energetico nelle costruzioni e le energie rinnovabili nell’edilizia.

La manifestazione è aperta al pubblico sia di privati che di addetti del settore: imprese, tecnici, costruttori, enti pubblici ed enti locali.

Oltre alla presentazione di nuovi materiali che assicurano il risparmio energetico, vengono organizzate gite turistiche e sopralluoghi su cantieri di abitazioni realizzate secondo i criteri di risparmio energetico (classi di risparmio A, A+ o superiori).

La manifestazione presenta le novità dei produttori di materiali edili studiati per il risparmio energetico (quali produttori di casette in legno, tetti ventilati, sanitari), nonché le ultime tecnologie in materia di fonti rinnovabili di energia: pannelli fotovoltaici, pannelli solari, inverter, pompe di calore a risparmio energetico, sistemi di riscaldamento automatizzati e domotica intelligente (spegnimento automatico di luci, controllo automatico di temperature all’interno delle abitazioni, automatizzazione nella gestione della casa attraverso la tecnologia).

Oltre che in Umbria, la fiera si tiene in altre regioni italiane, in diversi periodi dell’anno: Puglia (mese di ottobre), Provincia di Bolzano (gennaio febbraio), Toscana (aprile) e, naturalmente, Umbria (mese di ottobre).

Vi aspettiamo con i prodotti ICEM dedicati alle energie rinnovabili: le zavorre per impianti fotovoltaici e le nuovissime copertine levigate idrofugate.

Pubblicato il

SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti

sanzioni sistri
sistri
sistri

Sistri sistema tracciabilità rifiuti è entrato in vigore, secondo l’art. 11  del d.l. 101/2013, dal 1 ottobre 2013 è diventato obbligatorio per enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Il sistema di tracciabilità non si applica alle PMI con meno di 10 dipendenti.

In particolare, sono obbligati ad utilizzare il SISTRI (USB e Black Box), mantenendo però anche il sistema cartaceo:

– i gestori di rifiuti pericolosi, iscritti nel Registro Imprese Ateco 38 e 39);

– gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;

– i trasportatori di rifiuti pericolosi: iscritti al Registro Imprese (codice Ateco 49) o in albo gestori ambientali (categoria 5).

Per tutti gli altri il sistema di tracciabilità SISTRI entra in funzione il 3 marzo 2014 (compresi i professionisti che producono rifiuti pericolosi, come medici, veterinari e dentisti), anche se i produttori di rifiuti possono comunque aderire al sistema su base volontaria.

La Circolare SISTRI specifica che fino al 31 ottobre 2013 non saranno applicate sanzioni in caso di errori formali (informazioni incomplete o inesatte fornite al sistema). La Circolare SISTRI chiarisce ulteriormente che professionisti e PMI produttori di rifiuti iniziali, per i quali il SISTRI sarà obbligatorio il 3 marzo 2014, sono da limitare a a quelli “organizzati in enti e imprese” in base all’art. 190 d.lgs. 152/2006. Sono esclusi i produttori non organizzati in enti o imprese, intendendo per “imprese” quelle iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del dlgs 152/2006 (gestori ambientali), obbligatorio per produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne per quelli che, pur effettuando in proprio le operazioni di raccolta e trasporto, non eccedono 30 kg/litri al giorno. D’altro canto, in base al citato dlg 152/2006, «i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Pubblicato il

Iva al 22 %

acconto 2015 imu tasi
Iva
Iva

Iva al 22 % dal 1 ottobre 2013. l’aliquota ordinaria, passerà dal 21 % al 22 %.

Non  e’ stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (gia’ differito al 1o ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013), a causa della crisi di governo innescata dalla dimissione dei ministri e parlamentari del PdL, che non ha permesso l’approvazione della bozza di decreto per lo spostamento temporale dell’aumento  dell’aliquota al gennaio 2014.

Pertanto, dal 1 ottobre 2013 l’aliquota passerà dal 21 % al 22 % (una delle più alte in Europa).

Un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato il 1 ottobre) informa che la regolarizzazione di eventuali errori nell’’attuazione dell’articolo 40, comma 1- ter del DL 98/2011 (come modificato dall’articolo 11,comma 1, lettera a) del Dl 76/2013) non darà luogo a sanzioni, se il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi dovuti, avviene nei termini indicati nella Circolare 45/E del 12 ottobre 2011.

L’aumento prevedibilmente porterà ad un rincaro di tutti i settori merceologici, con conseguente ristagnazione del settore interno e diminuzione dei consumi.

Icem s.r.l., invece, nonostante l’aumento dell’aliquota, ha deciso di non aumentare i listini prezzi e di lasciare i prezzi dei manufatti  invariati.

Rimangono invece inalterate le altre aliquote al 4 % e 10 %.

Si rimanda agli speciali su:

Iva in edilizia – cessione e compravendita di immobili

Iva in edilizia – costruzione di immobili

Iva in edilizia – recupero e ristrutturazione di immobili

Pubblicato il

Abolizione Imu

acconto 2015 imu tasi
abolizione imu
abolizione imu

Abolizione Imu sulla prima casa. Sulla G.U. n. 204 del 31.8.2013 è stato pubblicato il decreto legge  n. 102/2013 sull’abolizione dell’IMU, entrato in vigore il 31 agosto 2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici).

Come preannunciato nella riunione del Consiglio di Ministri, sono state cancellate per il 2013 le rate IMU su prime case, terreni agricoli e fabbricati rurali funzionali all’attività agricola (già oggetto della sospensione della prima rata con il Decreto Anticrisi).

Dal 2014 si pagherà invece la TARES service tax per rifiuti e servizi indivisibili (polizia municipale, pubblica illuminazione, arredo urbano, giardini pubblici, servizi comunali) composta da:

TARI: dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, dovranno garantire la copertura integrale del servizio;

TASI: a carico di chi occupa fabbricati. Il comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Questa componente dell’imposta sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali).  La Tasi avrà un’aliquota base dello 0,3 per mille calcolato sul valore catastale (o di 30 centesimi al metro quadrato), ma potrà essere aumentata dai Comuni fino a a un livello tale da incassare – al limite – la stessa somma che sarebbe entrata nelle casse locali portando l’Imu sulla prima casa ad aliquota massima (6 per mille).

Il decreto legge sull’abolizione IMU non prevede alcuna deducibilità o sconto per imprese, PMI o professionisti.

Pubblicato il

Imu impianti fotovoltaici su tetti

decreto spalma incentivi fotovoltaicodecreto spalma incentivi fotovoltaico

imu impianti fotovoltaiciImu impianti fotovoltaici su tetti si paga. Con la circolare n.8/DF del 22 luglio 2013 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’’Economia e delle Finanze ha chiarito il corretto trattamento Imu degli impianti fotovoltaici che vengono costruiti sui tetti degli edifici, come il lastrico solare.

Il Ministero ha osservato che il lastrico solare è associato, salvo eccezioni, ad un edificio che ospita una o più unità immobiliari. Poiché i lastrici solari, sia di edifici privati sia di edifici pubblici, sono parte integrante dell’’edificio esistente e, in quanto tali, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’’edificio stesso, tali rendite costituiscono l’’elemento principale per l’’individuazione della base imponibile utile ai fini dell’Imu.

Pertanto, va pagata l’imposta Imu impianti fotovoltaici su tetti

L’’immobile, precisa il Ministero, può essere qualificato come area edificabile solo nel caso in cui sulla stessa non insista alcuna unità immobiliare. Soltanto in questa ipotesi la base imponibile Imu è costituita, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (quindi, verrebbe da concludere, quando si tratta della costruzione di un impianto direttamente sul suolo).

Nel caso di specie, invece, su quell’’area insiste già un immobile (il fabbricato sul cui tetto viene costruito l’impianto) per il quale si sconta l’’imposta sulla base della rendita catastale ad esso attribuita.

Questo significa che, malgrado venga dichiarato in catasto il lastrico solare (nella categoria F5, ossia una categoria catastale cosiddetta “fittizia” alla quale non viene associata alcuna rendita catastale in via autonoma), comunque durante i lavori di costruzione dell’’impianto non si configura alcuna area edificabile sul quale pagare il tributo (in passato l’Ici, oggi l’Imu). Peraltro, su questo punto, vi era già un recente parere conforme da parte della Cassazione (sentenza n.10735 dell’8 maggio 2013).

Una volta completato l’’impianto fotovoltaico, l’’imposta dovrà essere determinata in base alla rendita catastale dell’immobile cui il lastrico solare fa parte. Ulteriore chiarimento offerto dal Dipartimento delle Finanze: quanto appena affermato vale anche per tutte le altre categorie cd. “fittizie”.

Pertanto, l’impianto fotovoltaico, che concorre a determinare il valore catastale dell’immobile, concorre anche nella determinazione dell’imu impianti fotovoltaici su tetti.

Pubblicato il

Durc negli appalti pubblici

durc
durc

durc negli appalti pubblici dopo il recente “Decreto del Fare“, che ha modificato il Codice degli Appalti Pubblici (d. lgs. 163/2006) per quanto riguarda il durc il documento unico di regolarità contributiva.

Viene ora previsto che le Stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori dovranno acquisire d’ufficio il durc in formato elettronico, anche per gli eventuali subappaltatori, sia per l’accertamento delle clausole di esclusione, che per il pagamento delle prestazioni.

Il documento unico di regolarità contributiva (durc) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avrà validità di 180 giorni dalla sua emissione. E’ prevista, però un’eccezione: per il pagamento del saldo finale dell’appalto rimane in ogni necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC, a prescindere da quanto sia stato il rilasciato il DURC precedente.

Per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico, e una volta rilasciato, avrà efficacia per tutti gli appalti promossi da una determinata stazione appaltante.

Il nuovo testo normativo prevede che, in caso di mancanza dei requisiti, l’obbligo per gli enti autorizzati al rilascio del DURC (Casse edili, Inps, Inail) di invitare mediante PEC o per il tramite della PEC del consulente del lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Per la disciplina normativa DURC, si rinvia alla pagina che tratta cosa è il DURC

Pubblicato il

Responsabilità solidale negli appalti abrogata

voucher digitalizzazione pmi
responsabilità solidale appalti
responsabilità solidale appalti

responsabilità solidale negli appalti abrogata con il Decreto del Fare.

L’art. 13-ter del DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita” ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28- bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell’’appaltatore, quella del committente e il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina.

La norma si applica ai contratti di appalto stipulati dal 12 agosto 2012.
Per non far scattare le diverse forme di responsabilità l’appaltatore/committente sono obbligati ad acquisire una documentazione, da cui emerga che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali.
La citata riforma legislativa aveva sollevato numerosi dubbi applicativi, affrontati dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 40/E/2012 e, successivamente, con la Circolare n.2/E del 03 marzo 2013.

Nonostante i chiarimenti offerti dall’Amministrazione Finanziaria, la disciplina fiscale di responsabilità solidale negli appalti, ha fatto emergere molte criticità applicative.
L’Amministrazione Finanziaria aveva già cercato di semplificare gli adempimenti concedendo all’appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e l’Iva con un’autocertificazione o mediante l’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

Ora, anche a seguito delle numerose critiche piovute su un meccanismo di aggravio della responsabilità fiscale (iva e ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti) a carico dell’appaltatore e del committente, il Decreto del Fare ha soppresso i commi 28, 28-bis e 28-ter del D.L. 223/06, abrogando l’intera disciplina che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore e la responsabilità sanzionatoria del committente (da 5.000 a 200.000 euro) per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore.

In pratica l’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori.

Non sparisce, invece,  la solidarietà tra committente e appaltatore, ma sopravvive per quanto riguarda retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi (per 2 anni), come stabilito dal D.Lgs. n. 276/2003.

Pubblicato il

decreto rilancio economia (decreto del fare)

sanzioni sistri
decreto rilancio
decreto rilancio

decreto rilancio economia (meglio conosciuto come “decreto del fare”) è entrato in vigore il 22 giugno 2013. In tale data è entrato in vigore il D.l. 69/2013 (pubblicato nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2013),  che prevede numerose novità per Imprese e settore dell’edilizia.

Sinteticamente, le novità del decreto rilancio dell’economia in edilizia sono:

fondo di garanzia per le PMI, che potranno accedere più facilmente al credito;

– abolizione parziale della recente normativa sulla responsabilità solidale negli appalti;

– semplificazioni per il DURC;

– risarcimento alle Imprese per i ritardi della P.A. (circa € €. 30,00 per ogni giorno di ritardo).

– sblocca cantieri e misure di rilancio delle infrastrutture

Previste ulteriori novità nel decreto fare per quanto riguarda le zone a burocrazia zero, l’impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia, l’Agenda digitale e riforme per velocizzare la giustizia civile.

Pubblicato il

riforma condominio

acconto 2015 imu tasi
riforma condominio
riforma condominio

riforma condominio è entrata in vigore il 18 giugno 2013 è entrata in vigore con la l. 220/2012 di riforma condominio negli edifici.

Amministratore

– obbligatorio, quando ci sono più di otto condomini;

– resta in carica 2 anni, salvo rinnovo;

– non deve aver subito protesti, nè condanne penali per reati contro il patrimonio. Deve possedere diploma di scuola superiore e aver frequentato uno specifico corso di formazione (a meno che già svolga l’attività di amministratore da almeno un anno);

– deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale

– al momento della nomina deve specificare il compenso, e non ha diritto ad ulteriori compensi se non deliberati dall’assemblea;

– in caso di gravi irregolarità, anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca dell’amministratore.

Animali

E’ fatto divieto al regolamento di condominio vietare la presenza di animali domestici nelle abitazioni

Assemblea di condominio

Cambiano i quorum per la validità delle delibere assembleari:

per la costituzione dell’assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza del 50 % +1 dei condomini e i 2/3 dei millesimi

per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi

per la validità delle delibere (in seconda convocazione) è necessario il voto favorevole del 50 % + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi

se i condomini sono più di 20, un partecipante non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi

se il condominio ha più di 11 unità immobiliari, l’assemblea può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore

Interventi straordinari

Per gli interventi straordinari e le innovazioni relative a sicurezza, salubrità, rimozione delle barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi, antenne e impianti telematici centralizzati è sufficiente il voto favorevole dell’assemblea con il 50 % +1 degli intervenuti e 2/3 dei millesimi.

Manutenzione straordinaria

Per le opere di manutenzione straordinaria, il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori

Pannelli fotovoltaici

Gli impianti di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici) possono essere installati sulle parti comuni del condominio (tetto e lastrico solare) anche se destinati ad alimentare singole unità immobiliari. Non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, che però può imporre prescizioni, cautele e vincoli architettonici con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi

Parti comuni

Entrano a far parte delle parti comuni del condominio anche le antenne, gli impianti telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. Per cambiare destinazione d’uso delle parti comuni è necessario il voto favorevole dell’80 % dei partecipanti e dei millesimi. La divisione delle parti comuni può avvenire solo con il consenso unanime dell’assemblea.

Riscaldamento

Il singolo condomino può staccarsi dall’impianto centralizzato se la sua unità immobiliare non è sufficientemente riscaldata per problemi tecnici dell’impianto centralizzato (non risolti nell’arco di una stagione) e se il distacco non comporta uno squilibrio nell’erogazione di calore per gli altri appartamenti. Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva, chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione staordinaria dell’impianto centralizzato.

Morosità

Per i condomini in ritardo nel pagamento delle quote condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto da cui risulta la morosità, l’amministratore deve richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare.

Parabola

Il singolo condomino può installare un impianto di ricezione radiotelevisiva individuale: parabola o antenna.

Obblighi trasparenza

Oltre agli obblghi di trasparenza sulla gestione finanziaria gravanti sull’amministratore, è previsto che l’assemblea può deliberare (50 % + 1 dei partecipanti e dei millesimi) la creazione di un sito web per pubblicare tutta la documentazione assembleare  e i dati contabili, al quale ogni singolo condomino può accedere con password.

Sanzioni

Le violazioni al regolamento condominiale saranno sanzionate con multe da €€. 200 a €€. 800.

La riforma condominio è immediatamente operativa

Pubblicato il

Ecobonus efficienza energetica

acconto 2015 imu tasi
ecobonus
ecobonus

ecobonus ed efficienza energetica nel dl l. 63/2013. Dopo l’anticipazione sulla proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici, sulla G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge 4 giugno 2013 n. 63in vigore dal 6 giugno 2013, in tema di ecobonus e sgravi fiscali per le riqualificazioni energetiche degli immobili.

Il D.L. 63/2013 proroga il bonus fiscale, fissato nel 65 % della spesa sotto forma di detrazione IRPEF per 10 anni fiscali, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione realizzati dai condomini, se riguardano almeno il 25 % della superficie dello stesso, l’ecobonus del 65 % è applicabile sino al giugno 2014.

L’ecobonus del 65 % è concesso per gli interventi di riqualificazione e miglioramento energetico delle abitazioni dei privati, installazione di impianti di climatizzazione alimentati da caldaie a condensazione, interventi di isolamento termico di muri esterni e sottotetti, interventi sulle parti comuni degli edifici (in questa ultima ipotesi, gli incentivi possono essere utilizzati fino al giugno 2014).

Tra gli interventi incentivati con l’ecobonus del 65 % vi è anche l’installazione di un impianto Solare Termico. In questo caso, si deve scegliere alternativamente se usufruire dello sgravio IRPEF del 65 % della spesa, previsto dal d.l. 63/2013 oppure godere degli incentivi del Conto Energia Termico.

Sono esclusi dalla proroga dell’ecobonus l’installazione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché gli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il d.l. 63/2013 fissa anche un tetto di spesa per la concessione degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. L’ammontare dei lavori, per godere dell’ecobonus, non deve essere superiore a

–  €€. 46.153,84 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;

– € €. 92.307,69 per il Solare Termico, strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi;

– € €. 153.846,15 per la riqualificazione energetica degli edifici.