incentivi fotovoltaico stoppati nel quinto conto energia. Sul proprio sito web, il GSE informa che sono stati raggiunti i 6,7 miliardi di euro di soglia massima concessa per gli incentivi fotovoltaico.
Il contatore fotovoltaico del GSE informa, altresì, che sono pervenute 531.242 richieste di incentivazione, per una potenza complessiva pari a 18.217 MW.
Pertanto, il Decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto conto energia) cesserà di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla pubblicazione da parte dell’AEES (Autorità per lenergia elettrica e il gas) della delibera che annuncia il raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro.
In pratica, non saranno più erogati gli incentivi statali per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Gli unici incentivi fotovoltaico per gli impianti rimangono le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (50 % della spesa in 10 anni fiscali), e l’ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici (65 % della spesa in 10 anni). Tali benefici fiscali per impianti fotovoltaici non sono tra loro cumulabili.
Rimangono invariati gli incentivi statali per il conto termico e l’installazione di pompe di calore.
incentivi ristrutturazione edilizia casa ed ecobonus. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 maggio 2013, ha prorogato al 31 dicembre 2013 gli incentivi ristrutturazione del 50 % per le ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus, che dal 55 % passa al 65 % (gli incentivi scadevano il 30 giugno 2013).
Introdotto anche la detrazione fiscale del 50 % per l’edilizia anti sismica e per l’acquisto di arredi fissi per la casa.
In particolare:
– la detrazione dall’IRPEF del 50 % del costo sostenuto per interventi ristrutturazione edilizia è prorogata dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
– i benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono estesi anche agli arredi fissi, compresi nella muratura, dell’abitazione;
– l’incentivo del 50 % è esteso anche interventi di edilizia antisismica. Gli incentivi vengono estesi agli immobili ubicati nelle aree sismiche per la messa in regola con la vigente normativa anti sismica;
– ecobonus (interventi di riqualificazione energetica degli edifici): passa dal 55 % al 65 % e, per i privati, è prorogato sino al 31 dicembre 2013. Inoltre, l’incentivo fiscale per la riqualificazione energetica sarà esteso fino al 31 dicembre2014 per interventi che implicheranno la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dellinvolucro del palazzo.
responsabilità solidale negli appalti tra committente e appaltatore, introdotta dall’art. 13-ter del D.L. 83/2012 (decreto crescita).
La regola generale, in caso di appalto di opere o di servizi, è che l’appaltatore risponde in solido con il subppaltatore:
– nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
– del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
– del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti fiscali, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da un’autocertificazione da parte dell’appaltatore ovvero da un’asseverazione da parte di un professionista (di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. 241/97 e art. 3, comma 3 lett. a) del d.p.r. 322/99).
Il committente, in caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.000 a €. 200.000, se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Con circolare ministeriale n. 40/E/12 è stato chiarito che la disciplina della responsabilità solidale negli appalti riguarda i contratti di appalto o subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. 134/12 che ha convertito il D.L. 83/12) e riguarda solamente i pagamenti effettuati a partire dal 11 ottobre 2012.
Con circolare ministeriale n. 2 del 1 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente:
settori di attività – non solo edilizia: viene precisato che la responsabilità solidale non riguarda solamente i rapporti di appalto-subappalto nel settore edile, ma al contrario tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, lunico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto-subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura o prestazioni di servizi;
tipologia di contratto – solo l’appalto: viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l’appalto di opere e servizi, ossia il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. LAgenzia delle Entrate osserva che l’esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui lappaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”. In questo caso la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative). Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale).
Inapplicabilità: la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti non risulta applicabile ad altre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, quali:
– gli appalti di fornitura di beni. Tale tipo di contratto, anche se richiamato dal comma 28-ter, non è previsto nei commi 28 e 28-bis, che richiamano esclusivamente l’appalto di opere e di servizi;
– il contratto d’opera previsto dall’art. 2222 del codice civile (e quindi, prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
– il contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile;
– il contratto di subfornitura, previsto dalla legge 192/98;
– le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Sanzione per il committente: L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.
Rinnovi contrattuali: La disciplina della responsabilità solidale negli appalti si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).
Soggetti interessati: L’Agenzia delle Entrate osserva inoltre che la disciplina della responsabilità solidale negli appalti si applica ai contratti conclusi:
– da soggetti che stipulano contratti di appalto nell’ambito di un’attività rilevante ai fini Iva;
– in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 TUIR (società di capitali, enti pubblici, cooperative,…).
La disciplina sulla responsabilità solidale negli appaltinon si applica:
– alle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del d.lgs. 163/06 (codice appalti pubblici);
– ai privati;
– ai condomini, purchè non riconducibili tra i soggetti individuati dagli artt. 73 e 74 TUIR
In presenza di un appalto tra un committente privato ed un’impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dellabitazione ad unimpresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora limpresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i subappaltatori dovranno fornire allappaltatore le idonee certificazioni).
Casi particolari – L’Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato:
– in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione;
– in caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario limmediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario;
– in caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
misure credito pmi per sospendere mutui e ratei non pagati dalle piccole medie imprese. L’Associazione bancaria Italiana (ABI), con un comunicato stampa del 20 marzo 2013, ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine ultimo per la presentazione alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all’accordo le misure credito pmi per:
-sospendere per 12 mesi le quote capitale delle rate di mutuo a medio lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi la quota prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare (i contratti di leasing e di mutuo devono essere stati stipulati in data antecedente al 28.2.2012;
– allungare la durata dei contratti di mutuo chirografario o ipotecario (che devono essere stati stipulati in data antecedente al 28.2.2012);
– allungare le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
– allungare le scadenze del credito agrario di conduzione fino a 120 giorni.
Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire obbligatoriamente una risposta all’impresa (PMI) entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. Le richieste per l’attivazione di uno degli strumenti descritti nell’accordo devono essere presentate utilizzando un apposito modulo predisposto dall’ABI .
Le piccole medie imprese interessate alle misure per il credito devono essere operanti in Italia e avere:
-un numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
– un fatturato annuo minore di €. 50milioni oppure un attivo di bilancio inferiore a €. 43milioni.
Le misure credito pmi sono riservate alle pmi con sede legale in Italia
valutazione rischi per le pmi con meno di dieci dipendenti secondo procedure standardizzate, predisposte dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute.
La legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 302 del 29 dicembre 2012) aveva prorogato al 31 maggio 2013 la possibilità per le aziende che occupano meno di 10 dipendenti di ricorrere all’autocertificazione per la valutazione dei rischi.
Pertanto, dal 1 giugno 2013 le aziende (PMI) che impiegano meno di 10 dipendenti (e che fino ad oggi hanno autodichiarato la valutazione dei rischi) dovranno effettuare la valutazione dei rischi mediante l’utilizzo delle procedure standardizzate, adottate dalla Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro e pubblicate nel d.m. 30 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. 285 del 6 dicembre 2012).
A partire dal 1 giugno 2013 i datori di lavoro devono predisporre, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008, un documento che individui le adeguate misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori, e di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il Ministero del Lavoro indica le procedure standardizzate per la valutazione rischi pmi e la modulistica per la valutazione dei rischi.
decreto anticrisi entrato in vigore il 22 maggio 2013 con decreto legge n. 54/2013 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 21.5.2013) che sospende l’acconto IMU, conosciuto anche come “decreto anticrisi” poiché – oltre all’IMU – si occupa anche di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di proroga del lavoro a tempo determinato nella P.A. e di eliminazione del doppio stipendio per i parlamentari che siano membri del Governo.
Per quanto riguarda l’IMU, il decreto anticrisi conferma quanto anticipato nel precedente articolo in materia di sospensione della rata di giugno IMU:
-viene sospeso il versamento della rata di giugno per alcune categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia di residenza pubblica aventi finalità analoghe a quelle degli IACP;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214.
L’acconto IMU di giugno dovrà essere pagato per le abitazioni (prima casa) di pregio, gli uffici, i negozi, i capannoni e le seconde case.
-operatività della clausola di salvaguardia: in caso di mancata riforma della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina IMU vigente, e il versamento della prima rata dell’IMU dovrà essere fatto entro il 16 settembre 2013.
Flower show a Perugia. Presso i giardini del Frontone di Perugia, si terrà la mostra mercato di fiori, piante rare ed inconsuete, con corsi di giardinaggio e di cucina con i fiori, incontri con imprese florovivaistiche.
Flower show è la mostra di piante rare ed inconsuete, corsi di giardinaggio specialistico tenuti da esperti del settore, corsi di giardinaggio per bambini, corsi di cucina con i fiori, dimostrazioni di arte floreale, corsi a tema (ad esempio, potatura piante e potatura bonsai), attività didattiche per bambini e scolaresche, laboratori scientifici e culturali sulla botanica e le nuove varietà di piante e fiori.
Oltre alla bella cornice dei Giardini del Frontone, sono previste visite guidate con esperti del settore, quale visite all’Orto medioevale di Perugia, ovvero visite guidate all’orto botanico di Perugia.
La partecipazione agli eventi collaterali ed ai corsi è gratuita, previa registrazione sul sito
La manifestazione si svolge due volte all’anno – perugia flower show winter a settembre di ogni anno e perugia flower show spring edition a maggio di ogni anno – a Perugia, presso i Giardini del Frontone.
L’esposizione è aperta a tutti, esperti del settore, aziende florovivaistiche, vivai, appassionati di botanica, semplici curiosi e appassionati.
Icem s.r.l. che produce a Perugia fioriere e vasi in cemento per piante e fiori, arredo da giardino e complementi da esterno, vi aspetta alla mostra.
imu e cassa integrazione guadagni nel decreto con il qual il Consiglio dei Ministri ha approvato il blocco della rata di acconto dell’IMU di giugno e stabilito il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga (CIG).
Il decreto si limita a sospendere il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (che doveva avvenire il 17 giugno 2013) per le abitazioni principali e relative pertinenze (cd. “prima casa”), terreni agricoli, fabbricati rurali, gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tali soggetti, se non verrà portata a termine la riforma dell’IMU entro il 31 agosto, dovranno pagare la rata di giugno entro il 16 settembre 2013.
Si tratta quindi di una proroga di pagamento, e non di abolizione della tassa, in attesa di una riforma complessiva dell’imposta e della tassazione degli immobili di proprietà.
Sono esclusi dalla sospensione della rata di giugno: gli immobili di pregio (ville, castelli ed immobili di lusso) anche se “prima casa”, gli immobili strumentali destinati ad attività commerciali (negozi, ristoranti, hotel, botteghe, ..) o industriali (capannoni e opifici).
Nella riforma dell’IMU che dovrebbe essere approvata entro settembre vengono prospettate forme di deducibilità (non specificate) per gli immobili d’impresa.
Contestualmente, il Governo ha stanziato un miliardo di euro per rifinanziare la cassa integrazione in deroga (CIG).
conto termico disciplinato dal D.M. 28 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 1/2013 del 2 gennaio 2013, intitolato “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabilied interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. “Conto Energia Termico“), ha introdotto degli incentivi per le rinnovabili termiche e per effettuare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.
Gli incentivi per il Conto Energia Termico sono previsti per la P.A. e per i privati (persone fisiche, condomini, titolari di reddito d’impresa).
In particolare, per le P.A. sono incentivati gli interventi di efficienza energetica su edifici esistenti: isolamento termico, sostituzione di impianti di riscaldamento con generatori di calore a condensazione, installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento, sostituzione di infissi e finestre, ecc…
I privati possono beneficiare degli incentivi del Conto Energia Termico solamente per l’installazione di impianti rinnovabili termici, come pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a biomasse, impianti di serre e fabbricati rurali con impianti alimentati a biomasse, di piccole dimensioni (potenza nominale inferiore a 1 Megawatt)
L’ammontare degli incentivi non può superare il 40 % della spesa sostenuta, e viene calcolato in base all’energia rinnovabile prodotta ed al risparmio energetico. La durata degli incentivi può variare da 2 a 5 anni, a seconda dell’intervento.
Dalle ore 9.00 del 3 giugno 2013, attraverso il portale del GSE, sarà possibile inviare la domanda di iscrizione al registro per beneficiare degli incentivi, fino ad esaurimento delle risorse previste per gli incentivi del Conto Energia Termico (click day).
Le domande verranno esaminate dal GSE che pubblicherà la graduatoria, dando priorità agli impianti di minor potenza, anteriorità del titolo abilitativo, data di richiesta di iscrizione al registro.
sospensione rate mutuo per l’abitazione principale (mutuo prima casa), per un massimo di 18 mesi e senza interessi e costi aggiuntivi, in presenza di determinati requisiti reddituali (nel caso di mutuo-conto cointestato, i requisiti reddituali devono essere posseduti da almeno uno dei titolari).
Ora l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il fac simile di domanda per la richiesta di sospensione rate mutuo prima casa.
La domanda di sospensione del mutuo è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e reca la dicitura: Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, commi 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni e al DM 21 giugno 2010, n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013, n. 37.
Dopo la parte dedicata ai dati anagrafici di intestatario del mutuo ed eventuali cointestatari ci sono i campi in cui barrando le relative caselle bisogna dichiarare di essere in possesso deirequisitirichiesti:
essere proprietario dell’immobile, che deve essere adibito ad abitazione principale enonpuò essere dilusso (in base alla definizione prevista dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969);
essere titolare del contratto di mutuo: bisogna indicare identificativo del contratto, importo erogato, estremi della banca, data di avvio ammortamento(che non può essere inferiore a un anno);
avere una dichiarazione Isee, situazione economica equivalente, da allegare, non superiore a €. 30.000,00 .
Successivamente alla data di sottoscrizione del mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta della sospensione deve essersi verificato uno dei seguenti eventi, che vanno barrati nel modello:
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato: bisogna essere ancora disoccupati alla data di presentazione della domanda. Se il contratto era a tempo indeterminato bisogna allegare la lettera di licenziamento oppure la documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa. Se il rapporto di lavoro era atempo determinato bisogna allegare copia del contratto, ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto. Ad esempio, se ci sono state dimissioni per giusta causa, si allegano sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca laccertamento della giusta causa che ha comportato le dimissioni, oppure la lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro oppure la lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, paragrafo 3, del codice di procedura civile (agenti, rappresentanti, lavoratori parasubordinati): anche qui, bisogna essere ancora disoccupati. Si allegano copia del contratto ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.
Decesso del mutuatario: la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo oppure dall’erede subentrato, che deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter chiedere la sospensione.
Riconoscimento di handicap grave (ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o di invalidità civile non inferiore all’80%: si allega il certificato Asl che attesta le condizioni di non autosufficienza.
Ulteriormente, bisogna dichiarare, sempre barrando le apposite caselle, che il mutuo di cui si chiede la sospensione delle rate:
non abbia fruito di altre misure di sospensione, a meno che non siano durate per un numero di mesi (da indicare) inferiore a 18: in questultimo caso è possibile ottenere la sospensione per i mesi restanti.
Non fruisca di agevolazioni pubbliche.
Non sia coperto da unassicurazione a copertura del rischio contro gli eventi di cui al comma 479 dellart. 2 della legge n. 244/2007 (sospensione delle rate), purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Tutti gli ordini sono intesi come preventivi, quindi non vincolanti. Ignora
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