bonus fiscale fotovoltaico nella circolare dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia, con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, ha riconosciuto la detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica, previsto dall’art. 16-bis del T.U.I.R. (pari al 50 % del costo fino al 30 giugno 2013, e successivamente pari al 36 % delle spese sostenute e documentate) agli impianti fotovoltaici.
Il bonus fiscale fotovoltaico è riconosciuto alle seguenti condizioni:
– che l’impianto fotovoltaico non superi i 20 Kw di potenza nominale;
– che l’impianto sia installato presso un privato e non abbia uno scopo commerciale;
– che l’impianto fotovoltaico utilizzi il meccanismo dello “scambio sul posto”, in base al quale si immette in rete l’energia che non si consuma (ed in eccesso) in determinate ore e prelevarla in altre ore. L’Agenzia specifica, infatti, che se l’energia in eccesso viene venduta si configura l’esercizio di un’attività commerciale, e la detrazione (del 50 % o del 36 %) non viene riconosciuta.
A queste condizioni, l’impianto fotovoltaico viene equiparato al solare termico (produzione di acqua calda mediante pannelli solari fotovoltaici), per il quale si applica pacificamente la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il bonus fiscale per fotovoltaico è riconosciuto sotto forma di detrazione dall’imposta Irpef di una percentuale della spesa di realizzazione dell’impianto fotovoltaico (36 % o 50 %), diviso per dieci anni fiscali.