detrazione irpef immobili ristrutturati aumentata dal 36 % al 50 %. L’art. 11, commi 1 e 2, del D.L. 83 del 22 giugno 2012 (cd. Decreto Crescita) ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione irpef immobili ristrutturati e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:
1) per le spese sostenute dal 26 febbraio 2012 al 30 giugno 2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. detrazione 36 %) la detrazione Irpef spettante salirà al 50 % delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di €. 96.000 (pari ad una detrazione massima di €. 48.000);
2) per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. detrazione 55 %) la detrazione spetterà ai soli Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50 % delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente vigente per il 55 %.
La detrazione Irpef immobili ristrutturati e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Possono attualmente fruire della detrazione del 50 % (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €. 96.000, per:
-gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
– gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;
– l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
– la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la bonifica dell’amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
– l’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Per il periodi di imposta 2012 e 2013 si possono verificare i seguenti casi:
spese sostenute fino al 25 giugno 2012: detrazione del 36 % con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €. 48.000;
spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013: detrazione del 50 % con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €. 96.000;
spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2013: detrazione del 36 % con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di €. 48.000.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012, ha chiarito che il pagamento delle spese di ristrutturazione deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale, il numero di partiva iva o codice fiscale del soggetto al quale il bonifico è effettuato. Su tale bonifico la banca o Poste Italiane operano una ritenuta di acconto del 4 % della somma accreditata.
La detrazione Irpef per immobili ristrutturati e detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
La detrazione del 55 % prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo). L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dalla circostanza che sostengano la spesa soggetti diversi, con i seguenti limiti:
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari ad €. 181.818,18
per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari ad €. 109.090,90
per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari ad €. 109.090,90
per gli interventi di sostituzione di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari ad €. 54.545,45.
A decorrere dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50 % delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).
Per i periodi d’imposta 2012 e 2013 si possono verificare i seguenti casi:
spese sostenute dal 1.1.2012 al 31.12.2012: detrazione pari al 55 % delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef che da soggetti Ires
spese sostenute dal 1.1.2013 al 30.6.2013: detrazione pari al 50 % delle spese sostenute utilizzabile esclusivamente da soggetti Irpef
spese sostenute a decorrere dal 1.7.2013: detrazione fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36 % delle spese sostenute.
Il Decreto Sviluppo bis e la recente Legge di Stabilità non hanno modificato le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.