guida durc il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è disciplinato dal D.M. 24.10.2007, modificato in diverse occasioni. Da ultimo, l’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 semplifica la richiesta DURC, perchè vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già in possesso di altre PA..
Il DURC attesta la regolarità contributiva dell’Impresa (l’aver pagato i contributi per la pensione dei dipendenti agli Enti previdenziali, la cui quota è indicata in busta paga) e, come tale, non può essere sostituito da un’autocertificazione dell’azienda stessa.
Contenuto DURC
Guida durc il DURC, rilasciato da un Ente abilitato (INPS, INAIL, altri istituti previdenziali), deve indicare la denominazione-ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro, attestazione della avvenuta iscrizione agli istituiti previdenziali e (ove previsto) alle casse edili, dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione di quanto non è stato pagato dall’azienda), data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio.
Soggetti obbligati a richiedere il DURC
La regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Inoltre per i datori di lavoro e per lavoratori autonomi è obbligatorio richiederlo nei seguenti casi:
- Appalti di opere, servizi o fornire pubbliche;
- Lavori privati in edilizia con obbligo SCIA, DIA (denuncia inizio attività) o PAC (permesso a costruire) o soggetti a rilascio di concessione;
- Agevolazioni contributive;
- Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
- Rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA)
Casi nei quali è obbligatorio richiedere il DURC
Il DURC è necessario: negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) come requisito per poter partecipare alla gara, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; nei lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (SCIA – DIA) o permesso a costruire; per la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.
Rilascio e richiesta del DURC
La richiesta del DURC avviene tramite un modello unico, predisposto da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali. Richiesta e rilascio del DURC avvengono attraverso strumenti informatici. La guida durc è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Al rilascio del DURC sono autorizzati INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro (ad es. EBRAU).
Il DURC viene rilasciato dagli istituiti previdenziale entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Oltre tale termine senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il silenzio assenso.
Il DURC stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile delliter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata con A/R o posta elettronica certificata per gli enti che hanno già attivato tale modalità.
DURC e ditte individuali
Anche le ditte individuali e PMI senza dipendenti possono ottenere il DURC.
Le PMI, per lo più commerciali, che sono composte da singolo titolare senza alcun dipendente ricevono parimenti richiesta dallente pubblico di esibizione del DURC come vincolo al pagamento della fornitura. Per l’INPS e l’INAIL, il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), può richiedere una attestazione da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente e, di conseguenza, lente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto.