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Imposta Municipale propria (IMU) sugli immobili

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imposta municipale propriaImposta Municipale propria (IMU) sugli immobili e i terreni. L’’Imposta Municipale Propria” (IMU) è una nuova imposta comunale che sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali) dovute per i redditi fondiari relativi a immobili non locati o non affittati.

NORMATIVA

L’’Imposta Municipale propria (IMU) per gli immobili è stata introdotta con gli artt.8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011. L’’applicazione della nuova imposta è stata anticipata, in via sperimentale, al 1° gennaio 2012 per effetto dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011. L’’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

La principale novità introdotta con il D.L. n. 201/2011 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

Beneficiari dell’’imposta sono i Comuni e lo Stato, a cui è riservata una quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base.

La normativa dell’Imposta Municipale Propria (IMU) comprende anche:

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Artt. 8 – 9 – 14

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 (conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214)

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44)

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012

Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E/2012

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012

Comunicazione Agenzia delle Entrate prot. N. 2012/53906

Circolare N. 3/DF del 18 maggio 2012 prot. 9485/2012

OGGETTO DELL’’IMU

L’’IMU colpisce il possesso di qualsiasi immobile.  L’’imposta è dovuta per il possesso di:

fabbricati: compresi l’abitazione principale e le relative pertinenze, compresi  fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali.

Aree fabbricabili

Terreni: compresi terreni incolti

SOGGETTO PASSIVO DELL’’IMU

I soggetti tenuti al pagamento dell’’IMU sono:

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;

il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

COME SI CALCOLA L’’IMU

Per calcolare l’’Imposta Municipale propria si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

A)     L’’IMU PER I FABBRICATI

BASE IMPONIBILE

Per tali fabbricati la base imponibile dell’’IMU si determina nel modo seguente:

la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

•160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

•140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

•80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

•60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

•55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

(Per semplificare il calcolo, la rendita catastale può essere moltiplicata per 1.05 e poi per il coefficiente es. 160. In pratica, la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%)

La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

B)      L’IMU PER I FABBRICATI DEL GRUPPO D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’anno 2012, il coefficiente è stato individuato in 1,03 dal decreto MEF del 5 aprile 2012.

C) L’’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

L’’abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

•C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’’unità immobiliare abitativa;

•C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

•C/7: tettoie

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

ALIQUOTE

Per l’’abitazione principale e le relative pertinenze l’’aliquota è pari a 0,4%. I Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (la aliquota IMU potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%). Il Comune di Perugia ha fissato tale aliquota allo 0,5 %.

Le aliquote per l’’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:

–          alla casa coniugale assegnata all’’ex coniuge;

–          e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’’abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario oppure a cittadini italiani residenti all’’estero.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a €€. 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione. Se l’’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Es. se l’’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). Se, invece, l’’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

La detrazione di €.€ 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione non può superare € 400 (per una detrazione massima di € 600).

Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

VERSAMENTO DELL’’IMU

L’’Imposta Municipale propria (IMU) si paga attraverso il modello F-24 (via telematica, codice tributo 3912) in tre rate: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

D)     ALTRI FABBRICATI

ALIQUOTA

L’’aliquota di base è pari a 0,76 %. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%). Il Comune di Perugia ha fissato l’’aliquota IMU per gli altri fabbricati (seconda casa) in 1,06 %.

Il Comune può variare l’’aliquota di base per gli altri fabbricati nei seguenti casi:

•immobili non produttivi di reddito fondiario: l’’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

•immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES: l’’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

•fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: l’’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,38 %

VERSAMENTO DELL’’IMU

Per gli altri fabbricati, l’’IMU deve essere versata in via telematica (modello f-24) in due rate: 18 giugno e 17 dicembre.

E)      L’’IMU NEL SETTORE AGRICOLO

COME SI CALCOLA L’IMU PER I TERRENI

Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

ALIQUOTA

L’’aliquota di base è pari a 0,76 %. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%)

AGEVOLAZIONI IMU PER I TERRENI

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

VERSAMENTO DELL’’IMU PER I TERRENI AGRICOLI

Il versamento dell’’IMU si effettua in due rate (18 giugno e 17 dicembre) con modello F-24

ALIQUOTE PER I FABBRICATI RURALI

L’’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2 %. I comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%. Anche in questo caso il versamento dell’’IMU va fatto in due rate (18/6 e 17/12)

ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono esenti:

•i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’’elenco dei comuni italiani predisposto dall’’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.