Pubblicato il

Imposta Municipale propria (IMU) sugli immobili

acconto 2015 imu tasi

imposta municipale propriaImposta Municipale propria (IMU) sugli immobili e i terreni. L’’Imposta Municipale Propria” (IMU) è una nuova imposta comunale che sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali) dovute per i redditi fondiari relativi a immobili non locati o non affittati.

NORMATIVA

L’’Imposta Municipale propria (IMU) per gli immobili è stata introdotta con gli artt.8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011. L’’applicazione della nuova imposta è stata anticipata, in via sperimentale, al 1° gennaio 2012 per effetto dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011. L’’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

La principale novità introdotta con il D.L. n. 201/2011 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

Beneficiari dell’’imposta sono i Comuni e lo Stato, a cui è riservata una quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base.

La normativa dell’Imposta Municipale Propria (IMU) comprende anche:

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Artt. 8 – 9 – 14

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 (conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214)

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44)

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012

Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E/2012

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012

Comunicazione Agenzia delle Entrate prot. N. 2012/53906

Circolare N. 3/DF del 18 maggio 2012 prot. 9485/2012

OGGETTO DELL’’IMU

L’’IMU colpisce il possesso di qualsiasi immobile.  L’’imposta è dovuta per il possesso di:

fabbricati: compresi l’abitazione principale e le relative pertinenze, compresi  fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali.

Aree fabbricabili

Terreni: compresi terreni incolti

SOGGETTO PASSIVO DELL’’IMU

I soggetti tenuti al pagamento dell’’IMU sono:

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;

il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

COME SI CALCOLA L’’IMU

Per calcolare l’’Imposta Municipale propria si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

A)     L’’IMU PER I FABBRICATI

BASE IMPONIBILE

Per tali fabbricati la base imponibile dell’’IMU si determina nel modo seguente:

la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

•160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

•140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

•80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

•60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

•55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

(Per semplificare il calcolo, la rendita catastale può essere moltiplicata per 1.05 e poi per il coefficiente es. 160. In pratica, la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%)

La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

B)      L’IMU PER I FABBRICATI DEL GRUPPO D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’anno 2012, il coefficiente è stato individuato in 1,03 dal decreto MEF del 5 aprile 2012.

C) L’’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

L’’abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

•C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’’unità immobiliare abitativa;

•C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

•C/7: tettoie

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

ALIQUOTE

Per l’’abitazione principale e le relative pertinenze l’’aliquota è pari a 0,4%. I Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (la aliquota IMU potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%). Il Comune di Perugia ha fissato tale aliquota allo 0,5 %.

Le aliquote per l’’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:

–          alla casa coniugale assegnata all’’ex coniuge;

–          e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’’abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario oppure a cittadini italiani residenti all’’estero.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a €€. 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione. Se l’’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Es. se l’’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). Se, invece, l’’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

La detrazione di €.€ 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione non può superare € 400 (per una detrazione massima di € 600).

Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

VERSAMENTO DELL’’IMU

L’’Imposta Municipale propria (IMU) si paga attraverso il modello F-24 (via telematica, codice tributo 3912) in tre rate: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

D)     ALTRI FABBRICATI

ALIQUOTA

L’’aliquota di base è pari a 0,76 %. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%). Il Comune di Perugia ha fissato l’’aliquota IMU per gli altri fabbricati (seconda casa) in 1,06 %.

Il Comune può variare l’’aliquota di base per gli altri fabbricati nei seguenti casi:

•immobili non produttivi di reddito fondiario: l’’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

•immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES: l’’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,4 %;

•fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: l’’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,38 %

VERSAMENTO DELL’’IMU

Per gli altri fabbricati, l’’IMU deve essere versata in via telematica (modello f-24) in due rate: 18 giugno e 17 dicembre.

E)      L’’IMU NEL SETTORE AGRICOLO

COME SI CALCOLA L’IMU PER I TERRENI

Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

ALIQUOTA

L’’aliquota di base è pari a 0,76 %. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’’aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%)

AGEVOLAZIONI IMU PER I TERRENI

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

VERSAMENTO DELL’’IMU PER I TERRENI AGRICOLI

Il versamento dell’’IMU si effettua in due rate (18 giugno e 17 dicembre) con modello F-24

ALIQUOTE PER I FABBRICATI RURALI

L’’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2 %. I comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%. Anche in questo caso il versamento dell’’IMU va fatto in due rate (18/6 e 17/12)

ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Sono esenti:

•i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’’elenco dei comuni italiani predisposto dall’’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Pubblicato il

Decreto Salva Italia in edilizia

decreto salva italiaDecreto salva italia in edilizia (cd. “Manovra Monti”), è entrato in vigore il 1 gennaio 2012, ed interviene nel settore dell’edilizia, non solo indirettamente attraverso l’introduzione dell’IMU, l’aumento dell’aliquota IVA e la tracciabilità del contante, ma anche in maniera diretta per quanto riguarda le detrazioni sulla casa.

DETRAZIONI AL 36 %

decreto salva italiaSecondo l’art. 4 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 del decreto salva italia, i contribuenti che detengono o possiedono unità immobiliari possono detrarre dall’imposta lorda il 36 % delle spese documentate per ristrutturazioni edilizie su un importo massimo di Euro 48.000,00 (in conseguenza, la detrazione massima dalle imposte è pari ad Euro 17.280,00 spalmabili in dieci anni). Viene confermato sostanzialmente il precedente meccanismo del bonus fiscale del 36 % per le ristrutturazioni edilizie.

Vengono definiti e specificati gli interventi agevolati, consistenti:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti in comune (lettere a, b, c e d, comma 1, art. 3 D.P.R. n. 380/2001)

b) manutenzione straordinaria (lettere b, c e d, comma 1, art. 3, D.P.R. n. 380/2001) di ogni singola unità abitativa, compresa quella avente i requisiti di ruralità;

c) ricostruzione e ripristino di unità danneggiate da eventi calamitosi (esondazioni, alluvioni, terremoti);

d) realizzazione di autorimesse e posti auto;

e) eliminazione di barriere architettoniche;

f) eliminazione di rischi di illeciti di terzi;

g) cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico;

h) installazione di impianti per il risparmio energetico, ivi compresi quelli per l’utilizzo di fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici e pannelli solari);

i) adozione di misure antisismiche e per la sicurezza statica degli edifici;

l) bonifica dell’amianto ed esecuzione di opere destinate a evitare infortuni domestici.

Il bonus è esteso, oltre che ai materiali edili ed alla manodopera, anche alle spese riguardanti la progettazione e le prestazioni professionali inerenti l’esecuzione delle opere edilizie.

In presenza di unità abitative destinate all’utilizzo promiscuo (strumentali per destinazione) delle attività artistiche e professionali o per l’esercizio di attività commerciali, la detrazione è riconosciuta al 50 %.

Il decreto salva italia (o Manovra Monti) conferma alcune semplificazioni procedurali, inserendone delle altre: ad esempio, confermato che per beneficiare della detrazione si rende necessario effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari e/o postali dai quali risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partiva iva e codice fiscale del soggetto al quale il bonifico è effettuato. Sui bonifici così corrisposti viene applicata (dalla banca o dalle Poste) una ritenuta del 4 % (come già previsto dal d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 “Manovra correttiva”).

DETRAZIONI AL 55 %

In base all’art. 4 del decreto “Salva Italia”, la detrazione del 55 % per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (prevista attualmente dall’art. 1 della legge n. 220 del 2010), viene prorogata sino al 31 dicembre 2012, ma a decorrere dal 1 gennaio 2013 “la predetta detrazione resta confermata a regime per effetto della novella recata dal comma 1, lett. h) del predetto articolo 106-bis del TUIR, nella misura del 36 %”.

In pratica, fino al 31 dicembre 2012, sugli interventi destinati al risparmio energetico eseguiti fino a tale data, la detrazione si manterrà nella misura del 55 % e con le medesime modalità applicative, ma a decorrere dal 1° gennaio 2013 la detrazione viene messa a regime e assorbita dalla detrazione del 36 % (con tutta la relativa disciplina normativa).

Pubblicato il

Listino prezzi manufatti in cemento Icem srl

listino prezzi manufatti in cementoListino prezzi manufatti in cemento e fioriere in cemento icem s.r.l. in vigore dal 1 gennaio 2012. Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore il nuovo listino prezzi manufatti in cemento prodotti da icem s.r.l. e il nuovo listino prezzi fioriere in cemento icem s.r.l..

Il nuovo listino prezzi manufatti in cemento, che sostituisce quello in vigore dal 1 gennaio 2008, si è reso necessario a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime (ad esempio, nel corso del 2011 il prezzo del cemento sfuso è cresciuto ben otto volte), e per recuperare l’aumento inflattivo degli ultimi anni (l’ultimo listino prezzi ICEM s.r.l. risale a ben quattro anni fa).

Il nuovo listino prezzi manufatti in cemento icem s.r.l. e il nuovo listino prezzi fioriere in cemento icem s.r.l. possono essere richiesti da magazzini di materiali edili, vivai e Imprese edili e imprese di costruzioni, con diverse fasce di sconto in base alla categoria di acquirente.

Il listino prezzi manufatti in cemento di Icem s.r.l. riguarda tutti i prodotti icem, ed è ancora invariato nonostante l’aumento delle imposte (aumento dell’iva fino al 22 %) e dei prezzi delle materie prime.

Il listino prezzi manufatti in cemento icem srl, versione 2012, è ancora in vigore e comprende anche nuovi prodotti quali le pilette e vasche in cemento, le zavorre per impianti fotovoltaici, le basi per distributori di acqua, le copertine idrofugate, ed i cui prezzi sono correntemente indicati nel listino prezzi.

Pubblicato il

Manovra bis in edilizia

manovra bis in edilliziamanovra bis in edilizia entrata in vigore il 16 settembre 2011. La manovra bis in edilizia (decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ““Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011)”.

Tra le novità (veramente poco gradite) della manovra bis in edilizia e costruzioni, si segnala:

– l’aliquota ordinaria iva sale dal 20 al 21 %. Per i ddt ed, in generale, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizio anteriori alla data del 17.9.2011 (data di entrata in vigore della legge) l’aliquota rimane al 20 %;

– è stata introdotta la possibilità di derogare con accordi aziendali anche le norme in materia di licenziamenti;

– sistri: è stato ripristinato con un emendamento il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. L’entrata in vigore a regime del sistri è prevista il 9 febbraio 2012;

– tirocinio formativo in azienda: il ricorso al c.d. stage viene limitato a contratti della durata di 6 mesi ed entro 12 mesi dal giorno della laurea. La Circolare 24/2011 del Ministero del lavoro specifica le deroghe;

– tracciabilità dei mezzi di pagamento: il limite per l’uso del contante e dei titoli al portatore scende da 5.000 a 2.500 euro.

La manovra bis in edilizia è destinata ad avere conseguenze negative in tutti i settori economici e, soprattutto, nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.

Pubblicato il

Bonus fiscale ristrutturazioni edilizie

voucher digitalizzazione pmi

bonus fiscale ristrutturazioniBonus fiscale ristrutturazioni edilizie nel decreto sviluppo, con conferma della detrazione dall’Irpef del 36 % dei costi di ristrutturazione edilizia della casa e conferma dell’aliquota iva al 10 % per le ristrutturazioni.

Il recente Decreto Sviluppo ha ulteriormente incentivato il bonus fiscale ristrutturazioni edilizie, consistente nella detrazione dall’imposta IRPEF del 36 % dei costi (compresi i compensi per i Tecnici) delle ristrutturazioni edilizie, snellendone la procedura.

Con il decreto sviluppo, è stata abolita la comunicazione preventiva al Centro operativo dell”Agenzia delle Entrate di Pescara e non è più obbligatorio indicare in fattura i costi relativi alla manodopera con una voce separata.

Rimane confermato, per il resto, il collaudato meccanismo di bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie: uno sconto del 36 % dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di tutte le spese sostenute per gli interventi in edilizia, con una soglia massima di spesa di Euro 48.000,00 (ed una detrazione massima di Euro 17.280 dall’IRPEF), divisi per 10 anni.

Ad esempio, ogni €. 1.000 Euro spesi per la manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulla propria abitazione, danno diritto ad una detrazione di €. 360 dall’IRPEF, da “scontare” sui successivi anni fiscali.

Altro bonus fiscale per ristrutturazioni edilizie presente nel decreto sviluppo è la conferma dell’aliquota iva agevolata al 10 % per l’acquisto di materiali e le prestazioni d’opera per le ristrutturazioni.

 

Pubblicato il

Agevolazioni fiscali decreto sviluppo in edilizia

agevolazioni fiscali decreto sviluppoAgevolazioni fiscali decreto sviluppo in edilizia e nelle costruzioni. Assieme al “Quarto conto energia“, in data 5.5.2011 il Governo ha promulgato il cd. Decreto Sviluppo, con importanti novità anche nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.

In particolare, si segnalano agevolazioni fiscali decreto sviluppo e novità nel settore dell’edilizia:

  • permesso di costruire in 90 giorni (che diventano 150 per le città con più di centomila abitanti e 150 giorni per i progetti particolarmente complessi) e generalizzazione del silenzio-assenso: nel caso in cui l’Amministrazione non risponda nel termine di 90 giorni, il permesso di costruire si intende rilasciato. La SCIA è estesa a tutti gli interventi che prima erano realizzati con la DIA;
  • tra 120 giorni sarà emanato un “nuovo piano casa” che permetterà un incremento del 20 % della volumetria dell’abitazione e (novità) un incremento del 10 % della volumetria di edifici non residenziali (negozi, magazzini, edifici industriali, prefabbricati e capannoni);
  • appalti pubblici: passa da €. 500.000 ad €. 1 milione (1,5 per i beni culturali) l’affidamento senza gara. L’esclusione automatica dagli appalti con offerte di ribasso anomale si applica ora ad appalti fino a 4,8 milioni (in precedenza, la soglia era fissata ad un milione). Vengono specificate, infine, le violazioni che comportano l’esclusione automatica dalla gara. Previste altre norme per facilitare l’accesso delle Pmi agli appalti pubblici;
  • credito d’imposta per assunzioni ed incrementi occupazionali nel mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia);
  • imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili e quote societarie;

Sono state confermate le agevolazioni fiscali decreto sviluppo. In particolare, sono confermate agevolazioni fiscali su:

  • ristrutturazioni edilizie, beneficio fiscale del 36 %;
  • aliquota agevolata per manutenzione immobili abitativi;
  • detrazioni d’imposta per il risparmio energetico, agevolazione del 55 %;
  • detrazioni d’imposta del 20 % per risparmio energetico e sviluppo tecnologico;
  • detrazione IRPEF del 20 % per l’acquisto di elettrodomestici ed arredamento di abitazioni.
Pubblicato il

Quarto conto energia (decreto Romani)

quarto conto energiaQuarto conto energia (decreto Romani), contenente le nuove tariffe incentivanti, è stato finalmente approvato. In contemporanea con lo svolgimento di solarexpo 2011 a verona e con l’emanazione del decreto legge sullo sviluppo, è stato approvato il decreto intermisteriale sulle energie rinnovabili (quarto Conto Energia), che – finalmente – garantisce una certa continuità negli investimenti sulle fonti rinnovabili.

Punti salienti del quarto conto energia (decreto Romani) in terma di energie rinnovabili sono rappresentati da:

  • taglio significativo agli incentivi statali (anche sino al 30 %) per l’installazione di impianti fotovoltaici e di energie rinnovabili;
  • la tariffa incentivante sarà determinata al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto;
  • gli impiani fotovoltaici, con moduli collocati a terra, per accedere agli incentivi statali, dovranno rispettare i requisiti previsti dall’allegato 2 del d. lgs. n. 28/2011, non dovranno avere potenza nominale superiore a 1 MW e, comunque, non potrà essere destinato all’installazione di impianti fotovoltaici più del 10 % della superficie del terreno agricolo;
  • particolari vincoli per i grandi impianti;
  • premi per impianti solari fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia e premi incentivanti per ulteriori ipotesi – bonifica amianto, installazione di componenti (inverter, pannelli fotovoltaici – europei, realizzazione di impianti fotovoltaici in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, premi per moduli fotovoltaici installati su pareti fonoassorbenti (artt. 13 e 14);
  • previste tariffe incentivanti particolarmente convenienti per gli impianti fotovoltaici integrati con con caratteristiche innovative (artt. 15 – 16 decreto romani sulle rinnovabili);
  • norme di semplificazione e per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici installati.

Di seguito, il testo integrale del decreto interministeriale, a firma Romani e Prestigiacomo, sulle energie rinnovabili (cd. Quarto conto energia), con tutti gli allegati in formato .pdf

 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_PV_firmato.pdf

Pubblicato il

Energia fonti rinnovabili nel d. lgs. 28/2011

energia fonti rinnovabiliEnergia fonti rinnovabili nel nuovo d. lgs. 28 del 2011. In attesa dell’approvazione del quarto “conto energia”, in data 29.3.2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 denominato “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttove 2001/77/CE e 2003/30/CE” (pubblicato in G.U. n. 71 del 28.3.2011 – Suppl. Ord. n. 81).

Si segnalano alcune novità in tema di energia da fonti rinnovabili:

  • il d. lgs. 28/2011 fissa la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili al 17 % del totale nel 2020 (art. 3);
  • il decreto indica i requisiti tecnici degli impianti per accedere agli incentivi statali (all. 2 al decreto). Ad esempio: per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali è consentito, a decorrere dal 29.3.2012, a condizione che i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti nei provvedimenti incentivanti e che i moduli siano garantiti per almeno 10 anni;
  • la potenza nominale degli impianti fotovoltaici a terra, posizionati in aree agricole, non può essere superiore ad 1 MW, e non deve essere destinata all’installazione degli impianti fotovoltaici una superficie superiore al 10 % del terreno agricolo;
  • il d. lgs. 28 del 2011 prevede una nuova procedura autorizzativa (cd. autorizzazione unica) per l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, geotemici, a biomasse (artt. da 4 a 9);
  • è previsto un bonus volumetrico de 5 % per i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazioni che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e raffrescamento in misura superiore al 30 % rispetto ai valori minimi obbligatori (art. 12);
  • è espressamente la facoltà per i soggetti pubblici di concedere a terzi superfici per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
  • una serie di obblighi di pubblicità ed informativi, anche per la qualifica di installatori;
  • norme per l’incentivazione degli impianti di produzione di biometano e di infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, oltre che per il sostegno alla diffusione di biocarburanti e bioliquidi;
  • un nuovo sistema di controllo e sanzionatorio (artt. da 42 a 44).

Molte delle disposizioni del d. lgs. 3.3.2011, n. 28 dovranno essere integrate dall’emanazione di appositi decreti attuativi per la promozione della produzione di energia fonti rinnovabili.

 

Pubblicato il

Tagli incentivi fotovoltaico ed energie rinnovabili

decreto spalma incentivi fotovoltaicodecreto spalma incentivi fotovoltaico

Tagli incentivi fotovoltaico e tagli incentivi alle energie rinnovabili in un prossimo decreto ministeriale.

tagli incentivi fotovoltaicoCome riportato dai maggiori organi di stampa, è allo studio un decreto legge sulle energie rinnovabili che, probabilmente, causerà non poco sconforto negli operatori del settore fotovoltaico, ma in tra privati cittadini.

Il d.l. governativo, infatti, prevede un tetto massimo (8.000 MW) agli incentivi statali per l’installazione di pannelli fotovoltaici che potrebbe essere raggiunto già il prossimo anno (e non, come nelle previsioni iniziali, nel 2020 !), e drastiche riduzioni agli incentivi economici per l’installazione di pannelli fotovoltaici o, comunque, per l’installazione di fonti di energia rinnovabile (eolico, geotermico, ecc.).

L’Italia, in questo sendo, andrebbe in controtendenza con quanto sta accadendo nel resto dell’Europa, come ad esempio in Germania, ove vengono sempre maggiormente incentivata la produzione di energia attraverso il fotovoltaico.

I tagli incentivi fotovoltaico dovrebbero riguardare sia la miusra dell’incentivo economico (tot euro per ogni Kw di energia prodotta tramite impianto fotovoltaico o fonte di energia rinnovabile), che la quantità di Kw installabili. In questo senso i tagli incentivi fotovoltaico rischiano di produrre ancora più incertezze, perchè verrebbe stabilito un tetto massimo di Mw da fonti rinnovabili al raggiungimento del quale non sarebbero concessi gli incentivi statali per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Pertanto, con i preannunciati tagli incentivi fotovoltaico potrebbe venir meno la concessione di incentivi da parte dello Stato per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad oggi, ancora automatica), rischia di venir meno, e chi installa un impianto fotovoltaico non godrebbe di alcun bonus fiscale o incentivante.

Per maggiori informazioni sulla notizia si rimanda a http://www.repubblica.it/ambiente/2011/02/25/news/decreto_fotovoltaico-12905991/

Pubblicato il

Panettoni cemento sventano attentato Malpensa

voucher digitalizzazione pmi

Panettoni cemento sventato probabile attentato all’aeroporto di Malpensa.

Come riportato dai maggiori organi di stampa, il giorno 20 febbraio 2011 un soggetto ha tentato di irrompere con un’automobile rubata, di grossa cilindrata (un suv)  all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Ad interrompere la corsa del folle, che non è riuscito ad accedere all’aerostazione, i panettoni in cemento (o dissuasori in cemento) collocati all’ingresso dell’aeroporto.

I panettoni in cemento prodotti da Icem s.r.l. sono particolarmente resistenti e pesanti (circa Kg. 213) e costituiscono, pertanto, una barriera invalicabile per mezzi non autorizzati, anche pesanti, ovvero – come in questo caso – malintenzionati.

panettoni cementoI panettoni in cemento hanno quindi sventato un possibile attentato a Malpensa, evitando l’irruzione di un folle all’interno dell’aeroporto (qui la notizia degli organi di stampa).

Panettoni cemento vengono utilizzati per impedire l’accesso alle auto ed ai mezzi pesanti in particolari aree, e vengono posizionati dinanzi alle vetrine di negozi, oppure su parcheggi, dinanzi centri commerciali, o stazioni di servizio, in modo da impedire (dissuadere) l’accesso con autovetture e mezzi pesanti in zone vietate.

Icem s.r.l. produce a Peruga due tipi di panettoni cemento (detti anche dissuasori sosta o deviatori sosta): un modello più piccolo, diametro base cm 35, peso Kg. 70, ed un modello più grande, base diametro cm 52, peso Kg. 213, entrambi con diverse finiture esterne, e con possibilità di inserire catadiottri o applicare una vernice catarifrangente per essere visibili anche di notte.