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Bonus macchinari cumulabilità

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Bonus Macchinari cumulabile con Nuova Sabatini, ma non con il Bonus Energia. In tali termini si esprime, in sintesi, la Confindustria in un’interessante guida sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni aziendali.

bonus macchinariL’art. 18 del Decreto Legge n. 91/2014 (Decreto Competitività) prevede un credito d’imposta del 15 % per l’acquisto di beni strumentali effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2014 (Bonus Macchinari 2015).

In particolare, il bonus macchinari è rivolto a tutte le aziende, anche le PMI, per l’acquisto di nuovi macchinari, di costo non inferiore a €. 10.000,00, per strutture produttive dell’impresa e PMI sul territorio nazionale. Il credito d’imposta del 15 % per l’acquisto dei beni strumentali può essere utilizzato anche per compensare eventuali debiti d’imposta dell’azienda.

Un’interessante circolare di Confindustria chiarisce che il bonus macchinari:

– è compatibile con gli incentivi fiscali della “Nuova Sabatini” (art. 2 decreto legge 69/2013);

– è compatibile con credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto legge 145/2013;

– è compatibile con credito d’imposta del 30% sulle spese di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere;

– è incompatibile con il bonus energia del 65 % per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006). In questa ipotesi sarà l’Azienda a dover scegliere di quale incentivo fiscale beneficiare.

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Voucher digitalizzazione pmi

voucher digitalizzazione pmi

voucher digitalizzazione pmiVoucher digitalizzazione pmi da €. 10.000 per gli acquisti e gli investimenti delle piccole e medie imprese nelle nuove tecnologie.

In attuazione dell’art. 6 del decreto legge n. 145/2013 (decreto Destinazione Italia), il Ministero dello Sviluppo Ec0nomico ha emanato il decreto ministeriale 23 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U.) contenente le regole per il bonus voucher digitalizzazione pmi, che ha istituito, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, un contributo, assegnato tramite la concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Per beneficiare del voucher (non si tratta di un rimborso spese, ma di un vero e proprio buono), le PMI devono soddisfare alcuni requisiti:

– essere micro, piccola o media impresa;

– non rientrare nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento UE 1407/2013 (pesca e acquacoltura, agricoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, esportazione);

– avere sede in Italia ed essere iscritte al Registro delle Imprese;

– non essere in stato di procedura concorsuale, fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente;

– non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher digitalizzazione pmi;

– non aver ricevuto aiuti sui quali pende un ordine di recupero.

Spese ammesse per la digitalizzazione pmi tramite voucher: acquisti e investimenti in prodotti harware e software, servizi di consulenza, corsi di formazione, introduzione o miglioramento di infrastrutture digitali con le seguenti finalità:

– miglioramento dell’efficienza aziendale;

– modernizzazione del lavoro tramite uso di strumenti tecnologici e forme di flessibilità (es.: telelavoro);

– sviluppo di soluzioni di e-Commerce;

– connettività a banda larga e ultralarga;

– collegamento Internet con tecnologia satellitare, decoder e parabole nelle aree in condizioni geomorfologiche che non consentono l’accesso a reti terrestri,

– formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Per le domande di ammissione all’erogazione dei voucher digitalizzazione pmi è però necessario attendere un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissi la data di  presentazione delle domande, e le informazioni di dettaglio e la relativa modulistica.

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Decreto Spalma incentivi fotovoltaico

decreto spalma incentivi fotovoltaicodecreto spalma incentivi fotovoltaico

decreto spalma incentivi fotovoltaicoDecreto Spalma Incentivi fotovoltaico prevede una rimodulazione della tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici già installati.

Il decreto spalma incentivi fotovoltaico (articolo 25-bis e articolo 26 del decreto legge n. 91/2014 c.d. Decreto Competitività, convertito nella legge n.116/2014), al fine di poter tagliare le bollette delle PMI del 10 %, ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, una rimodulazione degli incentivi degli impianti fotovoltaici già installati e che hanno avuto già accesso al Conto Energia.

In particolare, al co.2 del citato art.26 D.L. n.91/14, viene stabilito che con decorrenza dal secondo semestre 2014 il GSE procede all’erogazione delle tariffe incentivanti non più in misura piena, bensì nella misura del 90% “della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”. Pertanto, le tariffe incentivanti saranno erogate inizialmente sotto forma di “acconti”, e non più in base all’effettiva energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

La seconda “modifica” del decreto spalma incentivi fotovoltaico riguarda l’art.26. Il decreto spalma incentivi non riguarda la generalità degli impianti fotovoltaici, bensì, si riferisce agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i soggetti responsabili di impianti di potenza nominale superiore a 200 kW dovranno scegliere una riduzione della tariffa incentivante o, in alternativa, un allungamento del periodo di erogazione dell’incentivo o, infine, una rimodulazione dello stesso.

I titolari (anche PMI) titolari di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 200 kW, entro il 30 novembre 2014, dovranno scegliere, tra una delle seguenti opzioni:

1) l’allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, nella seguente misura:

anni residui 12 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 25%

anni residui 13 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 24%

anni residui 14 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 22%

anni residui 15 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 21%

anni residui 16 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 20%

anni residui 17 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 19%

anni residui 18 – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 18%

anni residui 19 o più – percentuale di riduzione dell’incentivo fotovoltaico 17 %

2) il mantenimento dell’erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 fasi: una prima di riduzione dell’incentivo a cui ne segue un’altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l’AEEG del 17.10.2014;

3) il mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per ladurata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:
• 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
• 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e
• 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.

Con riferimento alla rimodulazione incentivi prevista dal decreto spalma incentivi fotovoltaico, il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 ottobre 2014), indica le  “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art.26, co.3, lett. b) D.L. n.91/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.116/14“.
In particolare, il citato decreto, in attuazione a quanto previsto dall’art.26, co.3, lett. b) D.L. n.91/14 (c.d. decreto Spalma Incentivi fotvoltaico), definisce proprio le percentuali di rimodulazione degli incentivi che dal 1 gennaio 2015 saranno applicati agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW che aderiscono all’opzione.

Il GSE ha reso disponibile, sul proprio sito, le tabelle dei fattori moltiplicativi da assumere a riferimento per la determinazione dell’incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1 gennaio 2015. Nelle medesime istruzioni, sono, inoltre, descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto e successivo conguaglio, delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta dagli impianti solari fotovoltaici

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Sblocca Italia edilizia novità normative

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Sblocca Italia edilizia novità normative nell’ultimo provvedimento legislativo.

Il 12 novembre 2014 è entrata in vigore la legge 11 novembre 2014, n.164, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262, recante rubrica “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (c.d. Decreto Sblocca Italia)”.

Si tratta di un provvedimento omnibus, con il quale vengono affrontate numerose tematiche: interviene in materia di calamità naturali (possibilità di iniziare le opere anche se pende ricorso al T.A.R.), banda larga ed ultralarga (sconto fiscale del 50% per chi investe nelle aree bianche e cd. digital divide per la banda larga, obbligo da metà del 2015 per gli edifici di nuova costruzione prevedere canaline per i cavi della banda ultra larga), deroga al patto di stabilità per le piccole opere di cantiere; modifiche al Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) ed  investimenti sulla rete autostradale, sulla banda larga e contro il dissesto idrogeologico

Analizziamo invece più nel dettaglio le novità normative dello Sblocca Italia edilizia e per la casa:

semplificazioni in materia di edilizia, con modifica del Testo Unico dell’Edilizia (TUE). In particolare, è stata ampliata la nozione di manutenzione straordinaria, nella quale ora rientra anche il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Il nuovo art. 3, comma 1, del Testo Unico Edilizia comprende tra gli interventi di manutenzione straordinaria: lett. b) “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso“;

comunicazione di inizio lavori (CIL): vengono ampliati i casi nei quali, al posto del permesso di costruire, è sufficiente presentare una comunicazione di inizio lavori (CIL). La comunicazione di inizio lavori ora può essere fatta anche per: “a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio […] e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali” (art. 6 Testo Unico Edilizia). Il decreto Sblocca Italia edilizia precisa che la CIL non può essere utilizzata per le modifiche di parti strutturali dei fabbricati, anche di impresa, o per la manutenzione straordinaria degli edifici in generale;

interventi di conservazione del patrimonio esistente: Nel Testo Unico Edilizia è inserito l’art. 3 bis, rubricato Interventi di conservazione, secondo cui “Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario”;

– agevolazione fiscale concessa a chi compra una casa e la affitta per otto anni a canone concordato (c.d. “Rent to buy”);

– novità in tema di permesso di costruire. L’art. 10 del Testo Unico Edilizia prevede il rilascio del permesso di costruire per “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni“.

Il nuovo art. 14 del Testo Unico Edilizia amplia i casi di permesso di costruire in deroga (art. 14, che consente la deroga per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico), prevedendo (comma 1-bis) che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.

In tema di permesso di costruire il decreto sblocca italia edilizia prevede la possibilità proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sia comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Novità anche per i termini di rilascio del permesso di costruire: il termine per il rilascio del permesso di costruire (60 giorni) è raddoppiato nel caso di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento, mentre tale raddoppio non vale più per il solo fatto che il Comune abbia più di 100.000 abitanti;

novità in materia di SCIA: la Denuncia di inizio attività (DIA) è sostituita integralmente dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Diventano realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del Professionista Tecnico le varianti non essenziali al permesso di costruire , a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Quando, inoltre, si utilizza la SCIA per gli interventi che possono incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, chi presenta la SCIA è tenuto a richiedere il rilascio del certificato di agibilità (art. 24 TUE);

permesso di costruire convenzionato: lo sblocca Italia edilizia introduce l’art. 28-bis, che riguarda il permesso di costruire convenzionato, con il quale quando le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte, sempre sotto controllo comunale, con una modalità semplificata, si può richiedere il permesso di costruire convenzionato: nella convenzione sono previsti gli obblighi in capo al richiedente legati al rilascio del titolo. La convenzione stessa è
inquadrabile fra gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimenti di cui all’art. 11 della Legge n. 241/90. Sono soggetti alla stipula della convenzione, in particolare, la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori, la realizzazione di opere di urbanizzazione, le caratteristiche morfologiche degli interventi e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

– novità in materia di lottizzazione di aree: il decreto sblocca italia modifica  l’art. 28 della Legge Urbanistica (L. 1150/1942), prevedendo che l’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento. Si prevede inoltre che “Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi”;

– novità per Piani Attuativi: lo sblocca italia edilizia prevede il potere sostitutivo delle Regioni nell’adozione dei Piani Attuativi. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l’attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l’adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale (piano particolareggiato, piano per l’edilizia economica popolare, piano per insediamenti produttivi, piano di recupero).

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Bonus acquisto immobili nello Sblocca Italia

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bonus acquisto immobiliBonus acquisto immobili nello Sblocca Italia. Con l’approvazione del decreto definito “Sblocca Italia” (il D.L. n.133 del 12.09.14) – in vigore dal 13 settembre 2014 – viene introdotta un’agevolazione connessa all’acquisto o costruzione di immobili residenziali destinati alla locazione a canone concordato. Oggetto dell’agevolazione sono gli acquisti costruzione di unità immobiliari, effettuati, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, da persone fisiche.

Il bonus acquisto immobili consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20%:
-del prezzo di acquisto dell’immobile come risultante dall’atto ovvero,
– delle spese di costruzione/ristrutturazione come attestate dall’impresa che effettua i lavori.
L’ammontare massimo della spesa ammissibile è pari ad euro 300.000 con, quindi, un limite massimo dell’agevolazione che può arrivare fino a 60.000 euro. L’importo dell’agevolazione va suddivisa in 8 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.

Il bonus acquisto immobili è però subordinato alla sussistenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi

Requisito oggettivo
L’immobile acquistato deve presentare le seguenti caratteristiche:
– deve essere nuovo oppure oggetto di ristrutturazione ai sensi dell’art.3, co.1, lett.d) d.P.R. n.380/01 (testo unico dell’edilizia);
– deve essere a destinazione residenziale e cioè rientrare nella categoria catastale A con la esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 (restano ovviamente esclusi anche gli A/10 cioè gli uffici in quanto non a destinazione residenziale);
– deve avere una classe di consumo energetico ricompresa nelle fasce A o B;
– non dovrà essere localizzato nelle zone omogenee classificate E (ovvero zone destinate all’uso agricolo);
dovrà essere destinato, entro 6 mesi dall’acquisto o ultimazione, alla locazione a canone concordato per un periodo di almeno 8 anni.

Requisiti soggettivi
L’acquisto o la costruzione dell’immobile deve avvenire ad opera di privati, i soggetti venditori devono essere imprese costruttrici, cooperative edilizie o aziende che si sono occupate della ristrutturazione. In caso di costruzione dell’unità immobiliare il committente deve possedere l’area edificabile già prima dell’inizio dei lavori.

Tipologia di spesa ammissibile
Le spese per le quali spetta l’agevolazione sono quelle:
– relative all’acquisto/ristrutturazione dell’unità immobiliare;
– sostenute nell’ambito del contratto di appalto per la costruzione.
La spesa può riguardare, sempre nel limite dei 300.000,00 euro, anche l’acquisto o la costruzione di più unità immobiliari.

Contratto di locazione
Come detto l’immobile deve essere destinato, entro 6 mesi dall’acquisto o ultimazione, alla locazione per almeno 8 anni. Il contratto di locazione è però soggetto a determinate limitazioni:
-tra il locatore ed il locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado;
-il canone non deve essere superiore a quello stabilito per i contratti a canone concordato, ovvero per i contratti a canone speciale.
La norma stabilisce, inoltre, che la deduzione non viene meno nel caso in cui nel corso degli 8 anni, per motivi non imputabili al locatore, il contratto venga risolto e si proceda, entro un anno, alla stipula di un nuovo contratto. Con appositi decreti ministeriali saranno definite le disposizioni attuative della agevolazione.

Il bonus acquisto immobili non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa (tranne il beneficio Irpef sulle locazioni).

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Saie fiera edilizia a Bologna

saie fiera ediliziaSaie fiera edilizia a Bologna dal 22 al 25 ottobre 2014, presso Bologna Fiere, la più importante rassegna in tema di edilizia, costruzioni, cantieri, prefabbricazione, eco edilizia.

Si rinnova anche quest’anno Saie fiera edilizia, la più importante in Italia in tema di edilizia e costruzioni, giunta questo anno alla sua 50a edizione, con espositori provenienti da tutto il mondo, per mostrare le ultime tecnologie in tema di costruzioni, edilizia sostenibile, eco edilizia, produzione di energia da fonti rinnovabili.

Saie fiera edilizia si articola in 6 macroaree tematiche:

-Saie project: tutto sulla progettazione, dai nuovi software alle stampanti 3d;

-Saie urban space. L’area per chi pianifica il territorio ed il paesaggio: costruzione del verde, riqualificazione urbana e delle periferie, sport all’aperto;

-Saie costruire sostenibile. Tutto sulla “nuova edilizia” che si propone il raggiungimento di impatto zero nella costruzione degli edifici;

-Saie tecnologie eco-performanti: presentazione dei più recenti materiali avanzati in edilizia, compresa la nuova filiera del calcestruzzo;

– Saie cantiere: area dedicata ad attrezzature, macchine e materiali per la prefabbricazione e la creazione di un cantiere a impatto zero.

Numerosi poi i convegni e gli incontri con Architetti, designers e produttori durante tutta Saie fiera edilizia

Saie fiera edilizia è aperta a tutti, espositori, esperti del settore, Aziende, amministratori pubblici o semplici curiosi.

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APE – obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica

APE

APEIl decreto legge 4 giugno 2013 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 130 del 5 giugno 2013, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 ha introdotto l’attestato di prestazione energetica (APE). Tale attestato sostituisce il già  conosciuto Ace, attestato di certificazione energetica e deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario.

La norma, in vigore dal 4 agosto 2013, prevede che “l’attestato di prestazione energetica (APE)” deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità  degli stessi contratti.

Il nuovo attestato è quindi obbligatorio, e deve essere allegato all’’atto di una compravendita, di una cessione gratuita o della locazione di immobili. Rientrano tra gli atti a titolo gratuito non solo le liberalità  ma anche i patti di famiglia e i trust, mentre ne risultano escluse le costituzioni di fondi patrimoniali.

I contratti di locazione interessati dall’obbligo di allegazione sono solo quelli relativi a nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente. La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.

L’’Ape deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità  di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche. La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante, la norma prevede infatti quale conseguenza la nullità  dell’atto (non soggetta a prescrizione).

Esenti dall’obbligo APE

Esistono una serie di casi in cui non sussiste l’’obbligo di allegazione dell’’attestato:

· fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri;
· fabbricati industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
· fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
· box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici;
· luoghi adibiti al culto;
· ruderi;
· fabbricati al grezzo;
· fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (come piscine, serre).

 

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Novità in tema di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

acconto 2015 imu tasi

DURC – Il Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità  di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. “requisiti di regolarità “). La normativa che regola le modalità di rilascio del certificato e le regole di utilizzo è stata modificata ad opera dell’’art.31 del D.L. n.69/13 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito in legge il 9 agosto 2013. In sintesi, gli interventi riguardano le ipotesi di esenzione, i casi di acquisizione d’ufficio, l’’estensione temporale di validità , le modalità  di regolarizzazione della posizione del contribuente. Infine, si segnala l’’avvio dell’obbligo di richiesta del certificato solo a mezzo PEC. Vediamo le novità:

DURC-edilizia
DURC

Ampliamento dei casi di esenzione

Viene sancito l’’esonero dall’obbligo di richiesta del DURC qualora vengano eseguiti lavori privati di manutenzione in edilizia effettuati direttamente in economia dal proprietario dell’’immobile, senza ricorrere a imprese “esterne. Rimane ovviamente da chiarire il significato della locuzione di lavori “effettuati direttamente in economia dal proprietario”; sul punto, nemmeno la circolare n.36/13 del Ministero del Lavoro suggerisce utili spunti.

Casi di acquisizione d’’ufficio del DURC

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, nell’’ambito degli appalti pubblici, debbono acquisire d’’ufficio il DURC, tanto ai fini della verifica di ricorrenza di eventuali cause di esclusione, sia ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’’ambito dell’’appalto o subappalto. L’acquisizione d’’ufficio del DURC interessa anche gli uffici pubblici chiamati a verificare l’’assenza di violazioni, la regolarità della aggiudicazione dell’’appalto e della stipula del relativo contratto, la possibilità  di effettuare i pagamenti dei SAL, la regolarità  per collaudi e conformità, nonché il pagamento del saldo finale.

Ampliamento della validità  temporale del DURC

Il documento unico di regolarità  contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio, ed ha validità per la fase della verifica dell’aggiudicazione e della stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, i soggetti obbligati acquisiscono il DURC ogni 120 giorni; per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC. Fino al 31 dicembre 2014, la validità  di 120 giorni del DURC interessa anche i lavori edili dei soggetti privati.

Invito alla regolarizzazione della posizione

Poiché il DURC attesta lo stato di regolarità contributiva del richiedente, vi possono essere situazioni in cui non siano stati regolarmente effettuati alcuni versamenti oppure non siano stati posti correttamente in essere alcuni adempimenti. Per effetto delle modifiche apportate alla norma, prima dell’’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, gli Enti interessati devono invitare l’’azienda interessata, direttamente o tramite il Consulente del lavoro/Commercialista ed utilizzando la PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. In tal modo, si potrà provvedere tempestivamente per rimuovere eventuali anomalie ed ottenere il certificato.

Richiesta del certificato solo a mezzo PEC

Dopo alcune proroghe, l’’Inps, l’’Inail e le Casse Edili, in accordo con il Ministero del Lavoro, hanno deciso di dare pratico avvio alle modalità  di comunicazione esclusivamente tramite PEC; ne danno notizia appositi messaggi degli istituti di fine agosto. A decorrere dal 2 settembre 2013, dunque, è fatto obbligo di richiedere il DURC esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
In tal senso, dovrà  essere appositamente valorizzato il campo dell’indirizzo di posta elettronica certificata sul format presente sul sito sportellounicoprevidenziale.it. In mancanza di tale dato, non è più consentita la trasmissione della richiesta. L’’invio tramite PEC equivale alla notifica a mezzo posta.

 DURC: wikipedia

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Contributi regionali per le PMI

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contributi regionalicontributi regionali per le PMI dalla Regione Umbria. La Region dell’Umbria ha infatti pubblicato i bandi per i contributi regionali alle PMI umbre in materia di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).

I contributi regionali possono essere utilizzati dalle PMI (piccole medie imprese), aventi sede legale ed operativa all’interno della regine umbria, per l’acquisto di hardware, software gestionali, consulenze e servizi per i processi produttivi dell’azienda.

In particolare, con il bando TIC basic 2013 (scadenza 11 febbraio 2014) vengono finanziati, con contributi regionali, in conto capitale (tra il 10 % e il 50 % delle spese ammesse), interventi di spesa tra €.€. 10.000 ed €€. 50.000,00 per server farm, portali web, software gestionali, software di supporto alla progettazione e produzione e sistemi di controllo numerico.

Con il bando TIC Innovazione 2013 (scadenza 28 febbraio 2014) vengono finanziati (in conto capitale, tra il 10 % e il 50 % delle spese ammesse) interventi per investimenti e servizi TIC, tra €€. 40.000,00 a €€. 100.000,00 finalizzati a realizzare nuovi prodotti e/o processi produttivi automatizzati.

Naturalmente, i contributi regionali vengono erogati sulla base di apposita graduatoria, stilata dalla Regione in base a criteri indicati nel bando, secondo la formula della contribuzione su quanto effettivamente speso (e documentato) dalla piccola media impresa per l’investimento in nuove tecnologie, e fino all’esaurimento delle risorse previste nel bando medesimo.

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Certificazione crediti pubblica amministrazione

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Certificazione crediti pubblica amministrazione. E’ stato pubblicato sul sito del mef (ministero dell’economia e delle finanze) la piattaforma digitale per la certificazione crediti pubblica amministrazione.

La nuova versione, oltre a fornire indicazioni ai titolari del credito nei confronti della P.A. sulla modalità di registrazione, sulle operazioni di istanza di certificazione e sull’’utilizzo del credito certificato, presenta le novità introdotte dal D.L. n.35/13, convertito con modificazioni dalla L. n.4/13, in particolare sulle procedure di ottenimento e utilizzo della comunicazione del debito.

La procedura telematica, che richiede la registrazione dell’azienda e della piccola media impresa presso il portale ministeriale, è finalizzata ad ottenere la certificazione crediti pubblica amministrazione per tutte le società, anche di piccole dimensioni, che vantino un credito nei confronti della pubblica amministrazione, e non vogliano attendere i tempi (eccessivamente lunghi) per il pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione (pagamento che solitamente avviene anche a distanza di anni dalla prestazione effettuata).

La certificazione crediti pubblica amministrazione consente alle aziende di ottenere una compensazione sulle imposte da pagare, ovvero un anticipo presso gli istituti bancari, oppure di essere pagata con titoli di stato

Per tutti gli approfondimenti sulla certificazione dei crediti della pubblica amministrazione, si invita a visitare la sezione “Guide” nel sito web certificazionecrediti.mef.gov.it