responsabilità appalti solidale tra impresa costruttrice e committente per il mancato pagamento delle imposte da parte dell’impresa. Con lart. 13-ter del D.L. n. 83/12 (Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione dalla L. n. 134 del 7.8.2012, entrano in vigore dal 12 agosto 2012 le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità appalti.
La nuova disposizione, che modifica nuovamente il testo del co. 28 dellart. 35 del D.L. n. 223/06 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2.3.2012 (questultimo in vigore dal 29 aprile 2012) e introduce due nuovi commi 28-bis e 28-ter, prevede sinteticamente:
Responsabilità appalti solidale
In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
-nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
- del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi suindicati può (non si tratta di un obbligo) essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35, co.1, D.Lgs. n. 241/97 e art. 3, co.3, lett.a) del DPR n. 322/98 (si tratta a titolo esemplificativo e non esaustivo dei Caf, del dottore commercialista, del consulente del lavoro).
L’appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
Posizione del committente
Nella versione licenziata dal D.L. n. 83/12 non si ravvisa più, contrariamente a quanto prevedeva il testo modificato dal precedente D.L. n. 16/12 una responsabilità del committente in relazione alle ritenute e allIva non versata dal subappaltatore e dallappaltatore, ma viene assegnata al committente una funzione di controllo che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni.
In particolare la norma prevede che:
– il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore;
- l’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 se gli adempimenti di cui al co. 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Le disposizioni citate in precedenza si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (quindi, sia privati che pubblici) conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir. Vengono, infine, espressamente escluse dall’applicazione di questa disciplina le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, co. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
L’altra ipotesi di responsabilità appalti solidale negli appalti privati
Accanto alle previsioni normative in precedenza descritte, si ritiene opportuno segnalare che, in relazione ai soli appalti privati, convive nel nostro ordinamento unaltra disposizione dettata in tema di responsabilità solidale negli appalti : lart.29 del D. Lgs. n. 276/03. Tale previsione, recentemente modificata dalla Legge Fornero (art. 4 co. 31 della L. n. 92/12) si affianca alla precedente ipotesi prevedendo la responsabilità solidale di:
- committente (imprenditore o datore di lavoro, dunque diverso dalla persona fisica privato);
- appaltatore;
- subappaltatore;
in relazione alle retribuzioni, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità agisce nel limite temporale dei due anni dalla cessazione dellappalto e non riguarda le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dellinadempimento.
Infine, un richiamo alle recenti novità apportate dalla Legge Fornero:
- la prima modifica prevede che la disciplina descritta trovi applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
– la seconda previsione attenua i profili di responsabilità del committente: in caso di accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati da parte del giudice, l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.