Sospensione dei versamenti (tra l’08 marzo al 31 marzo 2020) per i soggetti (indipendentemente dall’attività svolta) per i soggetti con fatturato (ricavi) o compensi non superiori a € 2.000.000.
In particolare, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione relativi a:
- ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- le relative addizionali regionali e comunali (non le “altre ritenute”)
- l’IVA
- contributi INPS e INAIL
Tali versamenti possono essere eseguiti senza sanzioni ed interessi entro il 31/05/2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili.
Come riportato in altra news, tale sospensione NON opera per la tassa di vidimazione (codice tributo 7085), che deve essere versata entro il 20/03/2020.