Srl semplificata anche per le PMI nel decreto liberalizzazioni. Il Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.1 del 24 gennaio 2012) introduce la forma della srl semplificata società a responsabilità limitata semplificata (Srls), intervenendo direttamente nel c.c. aggiungendovi un art.2463-bis. Invece, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), è introdotta dallart.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012).
I due tipi di società a responsabilità limitata hanno una caratteristica comune, e cioè un capitale sociale ridotto rispetto al minimo legale di €. 10.000 previsto per la Srl ordinaria.
la srl semplificata e la srl a capitale ridotto possono costituirsi con un capitale che può essere definito da una misura minima di €. 1 a una massima di €. 9.999,99. La srl semplificata (srls) può essere costituita da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, mentre la Srlcr si rivolge a tendenzialmente a soggetti più anziani, ma è stato chiarito che, a questa forma, possono accedere anche soggetti al di sotto dei 35 anni di età.
L’intento di fondo può essere lodevole, ma è probabile che il loro utilizzo sia alquanto circoscritto, poiché la mancanza di mezzi patrimoniali a ben vedere anche 10.000 di capitale non sono una cifra del tutto rassicurante per creditori e istituti di credito può produrre notevoli limitazioni nell’accesso al credito, soprattutto in periodi come questo in cui le banche erogano mezzi finanziari con una particolare attenzione. È quindi probabile che, per superare problematiche di start up, si rendano necessari finanziamenti o rilascio di garanzie da parte dei soci, il che non appare una strada facilmente percorribile per chi avvia un’attività che agevola tendenzialmente soggetti poco dotati finanziariamente. Va peraltro segnalata, sull’aspetto dell’erogazione del credito, la previsione normativa di un accordo tra Ministero dellEconomia e delle Finanze e l’Abi per fornire risorse finanziarie, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono iniziative mediante la costituzione di Srlcr, e si dovrà chiarire se questo vantaggio coinvolgerà anche le Srls, che, a ben vedere, non hanno motivo di esservi escluse.
In sintesi, le principali differenze tra le nuove società a responsabilità limitata:
Norma di riferimento
Srl ordinaria: art. 2462 e seguenti codice civile
Srl semplificata: art. 2463-bis codice civile
Srl a capitale ridotto: art. 44 D.L. n. 83/2012.
Soggetti Ammessi alla costituzione
Srl ordinaria: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche
Srl semplificata: solo persone fisiche con meno di 35 anni
Srl a capitale ridotto: solo persone fisiche, indipendentemente dall’età.
Forma dell’atto costitutivo
Srl ordinaria: atto pubblico notarile
Srl semplificata: atto pubblico predeterminato
Srl a capitale ridotto: atto pubblico notarile
Specifiche nella denominazione sociale
Srl ordinaria: nessuna
Srl semplificata: aggiunta di semplificata
Srl a capitale ridotto: aggiunta di a capitale ridotto.
Amministrazione
Srl ordinaria: persone fisiche o giuridiche, anche non socie
Srl semplificata: persone fisiche socie
Srl a capitale ridotto: persone fisiche, anche non socie.
Capitale sociale
Srl ordinaria: minimo €. 10.000,00
Srl semplificata: da €. 1,00 a €. 9.999,99
Srl a capitale ridotto: €. 1,00 a €. 9.999,99
Tipologia di conferimento di capitale
Srl ordinaria: denaro, beni, opere e servizi
Srl semplificata: solo denaro
Srl a capitale ridotto: solo denaro
Versamento del capitale iniziale
Srl ordinaria: 25 % del conferimento in denaro presso un Istituto di credito
Srl semplificata: 100 % agli amministratori
Srl a capitale ridotto: 100 % agli amministratori
Cessione quote
Srl ordinaria: libera, salvo limitazioni statutarie
Srl semplificata: vietata verso persone fisiche oltre 35 anni di età
Srl a capitale ridotto: solo verso persone fisiche, indipendentemente dall’età
Al superamento dei 35 anni
Srl ordinaria: nessun effetto
Srl semplificata: in attesa di chiarimenti dal Ministero
Srl a capitale ridotto: nessun effetto