Tremonti ambiente e incentivi fotovoltaico: gli incentivi del quinto conto energia sono cumulabili con la Tremonti ambientale (legge 380/2000).
Dal 27 agosto è divenuto operativo il quinto conto energia (qui lo speciale). Sinteticamente, le novità del quinto conto energia riguardano:
le nuove tariffe del quinto conto energia: inferiori a quelle del quarto conto energia. Le tariffe del quinto conto energia sono comprensive sia dell’incentivo che della vendita dell’energia (nel quarto conto energia mentre nel quarto conto all’incentivo calcolato sulla produzione di energia, si sommava la vendita dell’energia stessa). Nel quinto conto energia sono previste inoltre tariffe specifiche per l’autoconsumo, e lalternatività tra tariffa incentivante per lautoproduzione di energia e lo scambio sul posto di energia.
la creazione di registri degli impianti: l’ottenimento dell’incentivo statale per gli impianti fotovoltaici non è più automatico, ma ora è subordinato all’inserimento in graduatoria dell’impianto da parte del GSE in apposito registro, al quale dovrà essere iscritto e registrato l’impianto.
Sono esonerati dall’iscrizione nel registro degli impianti incentivati:
– impianti sotto i 12 kW;
– impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%;
– impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell’eternit;
– impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro);
– impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni);
– impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d’appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di euro).
Il quinto conto energia prevede anche spese di istruttoria e spese di gestione da corrispondere al GSE nella seguente misura:
3/Kw per impianti minori di 20 kW;
2/Kw per impianti maggiori di 20 kW;
più un contributo di 0,05 per ogni kWh di energia incentivata.
Gli incentivi del quinto conto energia sono cumulabili con gli incentivi della “tremonti ambientale”.
Con il quinto conto energia il legislatore si è finalmente espresso in relazione alla applicazione della Tremonti ambientale (l. 388/2000) agli impianti fotovoltaici.
Pertanto, i costi sostenuti per la realizzazione dellimpianto fotovoltaico sono agevolabili ai sensi dellart.6, L. n.388/00, purché lagevolazione non superi il 20% del costo dell’investimento.
Nel frattempo, però, la Tremonti ambientale è stata abrogata a far data dal 26 giugno 2012, scorso con la conseguenza che ad usufruire dellagevolazione (con il limite del 20%) potranno essere, ragionevolmente, solo coloro che avevano fatto investimenti fino a quella data.
Coloro che non avevano usufruito della Tremonti ambientale negli anni precedenti potranno presumibilmente utilizzarla ora.
Per il 2011 presentare dichiarazione integrativa nellUnico 2012, e utilizzare in compensazione il credito che ne deriverà. Per gli anni precedenti coloro che non hanno utilizzato la Tremonti ambientale dovranno verosimilmente presentare istanza di rimborso.
Si attendono istruzioni in proposito dall’Agenzia delle Entrate.