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Tribunale imprese anche per le PMI

Tribunale imprese anche per le PMI introdotto con l’art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (decreto competitività) in ogni capoluogo di provincia. Il tribunale imprese è una sezione specializzata del Tribunale e della Corte di Appello cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un’elevata specializzazione del Giudice in materia societaria e d’impresa.

Il Tribunale imprese è competente:

1) controversie di cui all’articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza;

2) controversie in materia di diritto d’autore;

3) controversie di cui all’art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);

4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;

5) cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europeedi cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, relative a:

(a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445, comma 3, c.c. edc art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447-quater, comma 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487-ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503-bis, comma 1, c.c. ed art. 2506-ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);

(b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

(c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art. 2341-bis c.c.;

(d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

(e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3), c.c., le società esercitante l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497-septies c.c. e le società cooperative di cui all’art. 2545-septies c.c.;

Il tribunale imprese è competente anche per i rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati (ATI), fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

Rientrano quindi nella competenza del tribunale imprese tutte le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, le impugnazioni delle delibere e decisioni in materia di patti parasociali, le cause da radicarsi contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché le controversie concernenti le azioni di responsabilità azionate dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano.

Da ultimo si segnala che l’accesso al tribunale imprese è più caro: per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto a quando l’impresa paga per poter promuovere una causa dinanzi il Tribunale ordinario.

I tribunali delle imprese sono attivi dal 20 settembre 2012.